Iva, la domanda di rimborso presentata in forma libera è soggetta alla decadenza biennale

Pubblicato il 03 ottobre 2011 Con la sentenza n. 18920 depositata lo scorso 16 settembre, i giudici della Corte di Cassazione hanno precisato i termini entro i quali il contribuente può chiedere il rimborso dell’Iva versata in ipotesi di chiusura dell’attività.

Il caso di specie si riferisce ad una contribuente che – titolare di un reddito di impresa – ha esposto nella propria dichiarazione dei redditi un credito Iva quattro anni dopo la cessazione della propria attività. Inoltre, la stessa aveva presentato un’istanza di rimborso in forma libera e non conforme al modello ministeriale previsto.

La Corte, nel cercare di far chiarezza su alcune problematiche sorte in merito ai rimborsi Iva scaturiti anche a seguito di recenti pronunce di legittimità – si consideri la recente sentenza n. 10428/2011 con la quale era stato motivato che la richiesta di rimborso Iva fondata su una delle ipotesi previste dall’articolo 30, comma 2 del Dpr n. 633/1972, non è soggetta al termine biennale di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n.546/1992, ma alla sola prescrizione ordinaria decennale, decorrente da quando si è consolidato il diritto al rimborso – vuole ora definire una volta per tutte la questione, pervenendo alla seguente conclusione:

in caso di cessazione dell’attività, il contribuente non può richiedere il rimborso del credito Iva spettante, riportandolo semplicemente all’interno della propria dichiarazione annuale. La domanda, per essere ritenuta valida deve essere presentata esclusivamente tramite l'apposito modello “VR”. Solo una domanda di rimborso presentata in modo conforme al modello ministeriale, infatti, può ritenersi regolata dal citato articolo 30 del Dpr 633/72, ed essere soggetta al termine decennale di decadenza. Nel caso, invece, si optasse per la forma libera, il contribuente ha solo due anni di tempo per chiedere il rimborso dal momento in cui è sorto il relativo diritto.
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