L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12 del 1° marzo illustrato le modalità di rettifica della detrazione Iva per le cessioni di immobili in base all’articolo 19-bis 2 del Dpr 633/72, a seguito delle modifiche apportate dal Dl 223/06. Secondo l’Agenzia, per gli immobili abitativi le imprese di costruzione non devono operare la rettifica della detrazione allo scadere del quadriennio dal termine di costruzione, ma devono attendere il primo impiego del bene. Pertanto, solo dal momento in cui il fabbricato è locato o ceduto scattano le regole della rettifica della detrazione. In altri termini, all’atto della vendita del fabbricato oltre il quadriennio dal termine della costruzione si applica il principio secondo cui in caso di vendita di un bene ammortizzabile è dovuta l’Iva per i decimi mancanti al compimento del decennio, decorrente dall’anno dell’ultimazione del fabbricato. La circolare delle Entrate sulla nuova disciplina fiscale lascia, però, alcuni nodi irrisolti: in particolare, resta il problema se la cessione dell’abitazione in regime di esenzione generi anche pro-rata di indetraibilità nell’anno della vendita (comma 4, articolo 19-bis 2) in caso di contemporanea locazione di fabbricati abitativi. Nell’articolo vengono elencate le possibili conseguenze negative per il contribuente che si verrebbero a manifestare nel caso in cui le due disposizioni contenute nel citato articolo 19-bis 2 si applicassero cumulativamente.
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