Iva e auto, il forfait si attesta al 10%

Pubblicato il 17 maggio 2007

Una circolare agenziale, numero 28 di ieri, consente ai contribuenti che presenteranno, entro il 20 settembre, l’istanza telematica di rimborso Iva delle auto per uso aziendale di non esporre analiticamente i calcoli effettuati per quantificare le imposte sui redditi, evidenziando solo il risultato che va a decurtare il rimborso. I controlli riguarderanno solo chi ha evidenziato un abbattimento del credito Iva inferiore al 10%. Se l’auto è stata rivenduta entro il 13 settembre 2006, la maggior Iva dovuta non comporterà verifiche se risulterà pari, perlomeno, all’1% del credito richiesto.

 

Le due modalità di rimborso consentite da legge – quella analitica e quella forfettaria – sono, ricorda la circolare, alternative. La scelta del metodo forfettario - attraverso cui l’Iva viene scomputata sugli acquisti con la percentuale del 40% - presentando l’istanza in via telematica, non permette che il contribuente richieda l’imposta secondo l’utilizzo effettivo del mezzo, neppure con riferimento ad annualità diverse. Il forfettario esige che sia evidenziata l’Iva assolta negli anni, che verrà rimborsata al netto delle maggiori imposte dirette che derivano dal venir meno di oneri (Iva indetraibile) a suo tempo portati in deduzione. La detrazione genera l’incremento dell’Imposta dovuta sulle auto vendute, poiché non è più applicabile la norma che limitava la base imponibile della cessione della percentuale originaria di detraibilità. La maggiore imposta determinatasi va portata a riduzione del rimborso unicamente per cessioni effettuate sino alla data di cui sopra (13 settembre 2006).

Prestando attenzione alle richieste di semplificazione avanzate dai soggetti passivi interessati, la circolare consente che sia omessa la compilazione della sezione “Redditi/Irap” del quadro AR. Pertanto, l’importo complessivo delle imposte dirette (Irpef, Ires ed Irap) verrà evidenziato nel solo rigo AR42. Se l’auto verrà rivenduta il contribuente potrà indicare la maggiore imposta dovuta a riduzione di quanto indicato nel rigo AR41, non dovendo anche compilare i singoli campi. I controlli cadranno, come già scritto, su quanti avranno evidenziato maggiori imposte sui redditi inferiori al 10% del credito Iva e una maggiore Iva da rivendita inferiore all’1%.

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