Iva di gruppo. Possibile sostituire la fideiussione con la garanzia diretta

Pubblicato il 22 aprile 2011 Una società olandese capogruppo, che tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia ha avviato la liquidazione Iva di gruppo di due società controllate, fa sapere di avere prestato, in ottemperanza all'obbligo stabilito dall'articolo 6 del dm 13 dicembre 1979, una fideiussione bancaria di durata triennale a garanzia delle compensazioni infragruppo.

L’istante si rivolge al Fisco per chiedere se sia possibile sostituire la citata fideiussione bancaria con la garanzia dalla stessa prestata direttamente, mediante l’apposita comunicazione prevista dall’articolo 38-bis, primo comma, terzo periodo, del DPR n. 633 del 1972.

A suo dire, la società olandese ritiene possibile sostituire la fideiussione bancaria in quanto la stessa società capogruppo era stata autorizzata – con apposito interpello – a garantire in proprio le eccedenze sulla base del richiamato articolo 38-bis.

Tale disposizione normativa prevede che le garanzie per i rimborsi Iva, per i gruppi con patrimonio superiore a 258.228.449,54 euro, siano costituite dalla diretta assunzione da parte della controllante dell’obbligazione dell’integrale restituzione della somma rimborsata maggiorata degli interessi.

L’Agenzia delle Entrate, con documento di prassi n. 49/E/2011, conferma che la fideiussione rilasciata per i rimborsi Iva può essere sostituita successivamente dalla società capogruppo tramite comunicazione diretta di assunzione di garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, naturalmente se tutto ciò avviene nel rispetto della comunicazione prevista dall'articolo 38-bis, primo comma, terzo periodo, del dpr 633/72.
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