Iva, detrazioni “sorvegliate”

Pubblicato il 15 marzo 2009

La circolare n. 8 che l’agenzia delle Entrate ha diffuso il 13 marzo scorso ufficializza le risposte offerte il 28 gennaio in occasione di Telefisco 2009. In merito all’Iva, tra l’altro, si convalida che:

- non è detraibile se, per errore, viene addebitata in caso di operazioni oggettivamente non soggette o esenti;

- si detrae se la fattura con addebito dell’imposta riguarda operazioni relative a beni custoditi in un deposito Iva (in tal caso si anticipa il pagamento dell’imposta che dovrebbe essere effettuato al momento dell’estrazione);

- in caso di cessione di un contratto di leasing riferito ad un’autovettura per la quale si è detratto solo il 40% dell’imposta relativa all’acquisto la base imponibile su cui calcolare sarà quella ridotta al 40%.

Sulla questione dell’Iva per cassa, in attesa dell’approvazione Ue, si spiega che in caso di pagamenti frazionati a fronte di un’unica fattura, l’esigibilità dell’imposta si verifica pro-quota al momento di ciascun pagamento e, così: l’Iva dovuta dal cedente/prestatore deve essere conteggiata nella liquidazione del periodo in cui è avvenuto il pagamento; mentre, il cessionario/committente può detrarre nel periodo di riferimento solo per la quota effettivamente pagata. L’esigibilità differita si applica anche a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate per enti non commerciali che operano nell’esercizio di attività d’impresa anche se acquistati per essere adibiti all’esercizio di attività d’impresa e di attività non commerciali.

La circolare trasforma in prassi anche i chiarimenti di Telefisco 2009 e di altre manifestazioni pubbliche relativi alle dirette. Pertanto, per il test del Rol gli interessi del leasing si determinano con il metodo forfetario come per l’Irap. Chi applica gli Ias dovrà utilizzare l’importo risultante dal contratto e iscritto nel conto economico. In tema di riserve di utili, destinate alla copertura di perdite ai fini del regime transitorio dei dividendi su partecipazioni qualificate, si spiega che le società che non applicano i principi contabili devono determinare l’importo con le regole forfetarie del Dm 24 aprile 1998; mentre, le società che applicano i principi nel bilancio separato si baseranno sull’importo evidenziato nel conto economico secondo l’Ias 17. Si chiarisce, ancora, che in caso di utilizzo di riserve per la copertura di perdite sono assorbiti in via prioritaria gli utili formati dal 2008.

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