Iva. Detrazione anche per bene immobile di proprietà di un terzo

Pubblicato il 29 marzo 2021

Con risposta n. 219 del 26 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di detrarre l’Iva per spese sostenute nell’eseguire lavori, previsti come obbligatori dal contratto, su beni di proprietà di terzi non utilizzati nell'esercizio dell'attività e sui quali l’impresa non vanta alcun titolo di detenzione o possesso.

Iva, diritto a detrazione

La disciplina Iva prevede la detrazione a monte della stessa per i beni e servizi acquisiti nell'esercizio dell'attività di impresa e correlati alle operazioni imponibili realizzate, a valle, dall’imprenditore.

Il diritto a detrazione di un bene è legato al concetto di inerenza del costo: questo non prevede un "nesso diretto e immediato" con una o più operazioni imponibili, essendo ammissibile anche che lo stesso rientri tra le spese generali del soggetto passivo e sia, in quanto tale, un elemento costitutivo del prezzo dei beni e servizi forniti.

Si può, dunque, beneficiare della detrazione anche per acquisti di beni e servizi che siano utili o funzionali all'impresa e causalmente indotti dall'attività economica svolta. Ciò che rileva è l'utilità del bene/servizio acquistato per la creazione di valore aggiunto da parte dell'operatore economico.

Iva, detrazione per bene di proprietà di un terzo

L’Agenzia ammette che non rappresenta un ostacolo alla detrazione il fatto che il costo sostenuto abbia ad oggetto un bene immobile di proprietà di un terzo non ordinariamente utilizzato nell'esercizio dell'impresa.

Il motivo è da ricercarsi nella pronuncia della Corte europea di Giustizia (causa C-405/19 del 1° ottobre 2020), dove si apre alla detrazione Iva “a condizione, tuttavia, che il vantaggio che il terzo trae da tale prestazione di servizi sia accessorio rispetto alle esigenze del soggetto passivo”.

Infatti, sarebbe contrario al principio di neutralità del tributo “far gravare su un soggetto passivo l’Iva relativa a spese compiute ai fini delle sue operazioni soggette ad imposta per il solo motivo che un terzo ne trae un vantaggio accessorio”. Si qualifica come accessorio il vantaggio di cui beneficia il terzo quando deriva da una prestazione di servizi effettuata nell'interesse proprio del soggetto passivo.

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