Iva detraibile su beni trasformati

Pubblicato il 07 aprile 2008

Con l’articolo 19-bis 1, comma 1, lettera i), del Dpr 633/72 il Fisco preclude la detrazione dell’Iva per gli interventi di recupero effettuati su fabbricati a destinazione abitativa e preclude quella relativa al loro acquisto, alla locazione passiva, alla manutenzione, alla gestione. Quando l’edificio oggetto della ristrutturazione non è a destinazione abitativa (circolare 58/E/2008) l’Amministrazione finanziaria ritiene non operino le limitazioni della predetta lettera i). Il principio enunciato è di rilievo, poiché con esso si afferma che non sono mai interessati dalle regole contenute in quella previsione i fabbricati strumentali, anche se a seguito della trasformazione diverranno abitativi. Perciò, l’Imposta assolta per la trasformazione di un vecchio capannone o di un albergo in appartamenti è detraibile nella misura in cui l’immobile “di pertinenza” non è accatastato come abitativo. Effetti ai fini della successiva cessione: intervenendo le limitazioni alla detraibilità di cui alla lettera i), la cessione potrebbe dell’unità immobiliare potrebbe avere una base imponibile ridotta o, addirittura, non averla. E’ il caso dell’acquisto di un fabbricato composto di unità abitative che verrà ristrutturato e trasformato in strumentale. La fattura per la cessione avrà base imponibile pari a zero. Rientrano in questa previsione le imprese che non hanno per oggetto esclusivo principale dell’attività la costruzione per detti fabbricati o delle loro porzioni, quale una immobiliare di compravendita.

La prescrizione contenuta nella lettera i) dell’articolo 19-bis1 della legge Iva risulta, però, superflua, considerando che l’assetto normativo dell’articolo 19 del Dpr 633/72 è puntuale nella disciplina delle casistiche che determinano l’indetraibilità dell’Iva. A dispetto del settore immobiliare, conteso tra due tipi di limitazioni: quelle specifiche della lettera i) e quelle di carattere generale (ma, ripetiamo, accurate) già stabilite dall’articolo 19.

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