IVA Cessione intracomunitaria doppia, unico trasferimento, una sola esenzione

Pubblicato il 28 luglio 2017

Nell'ambito di una controversia sull’interpretazione degli articoli 138, paragrafo 1; 140, lettera a); 141 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (28 novembre 2006), c.d. “direttiva IVA”, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, la Corte europea ha stabilito che la cessione di beni ad opera di un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro non è esente da IVA se, prima che la cessione sia conclusa, l'acquirente identificato ai fini IVA in altro Stato membro informa il fornitore che quei beni verranno immediatamente rivenduti ad un soggetto passivo stabilito in un terzo Stato membro, ancor prima che essi escano dal primo Stato membro per raggiungere la loro destinazione.

Quanto sopra purché – sentenza del 26 luglio 2017, causa C-386/16, Corte di Giustizia Ue – la seconda cessione sia stata realizzata e i beni siano stati trasportati dal primo Stato membro allo Stato europeo di destinazione.

A nulla vale, ai fini della eventuale esenzione IVA, che i beni siano stati trasformati prima d'essere trasportati sino allo Stato membro dell'acquirente finale.

Due, dunque, le cessioni, a fronte delle quali i giudici europei hanno individuato, normativamente, un unico trasferimento di beni. La prima cessione è stata configuarata come interna, pertanto essa non risulta compatibile con il regime di non imponibilità IVA.

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