Iva auto, sostitutiva e proroga lunga

Pubblicato il 29 marzo 2007

Dopo la condanna del nostro Paese del 14 settembre 2006 da parte della Corte di Giustizia europea, ora, il Governo italiano si trova di fronte ad una doppia strada per cercare di uscire dall'impasse in cui si è trovato coinvolto. Le richieste formulate da imprese e professionisti, avanzate ormai da tempo, per cercare di recuperare l'Iva non detratta sugli acquisti e sui costi delle auto dovrebbero entrare – fin dalle prossime ore – nel disegno di legge che il Governo si appresta a presentare al Consiglio dei ministri che si terrà domani. Le soluzioni che si prevede verranno avanzate sono sostanzialmente due:

 

- uno slittamento dei termini di presentazione delle istanze di rimborso in scadenza per il 16 aprile;

 

- una semplificazione di ogni calcolo e adempimento: il Fisco potrebbe attribuire al maggiore onere dovuto per Ires, Irpef e Irap una percentuale “X” a titolo di imposta sostitutiva, da sottrarre direttamente al forfait Iva attualmente riconosciuto al 35% per agricoltura, caccia e pesca e al 40% per tutte le altre attività.

 

Soprattutto per ciò che riguarda la proroga del termine di presentazione delle istanze, le associazioni di categoria hanno più volte sottolineato la necessità di procedere in tal senso, auspicando addirittura di far slittare la scadenza di metà aprile almeno di due mesi se non addirittura di cinque mesi fino al prossimo settembre.

 

La procedura per arrivare alla determinazione dell'Iva da recuperare è risultata molto complessa anche per chi sceglie la misura forfettaria. Imprese e professionisti, secondo le norme fissate d'urgenza lo scorso settembre, dopo la sentenza di condanna della Corte Ue, devono ricalcolare tre anni di imposte.

 

In quest'ottica deve essere letto il recente intervento chiarificatore dell'Agenzia delle Entrate. La risoluzione n. 59/E del Fisco, oltre a confermare l'interpretazione restrittiva del concetto di strumentalità ai fini della fiscalità diretta, ha chiarito per la prima volta il regime vigente in materia di detrazioni Iva dei costi degli autoveicoli aziendali. Nel testo agenziale si fissano due punti fondamentali:

 

- non sono consentite limitazioni da applicare alla detrazione Iva fino alla pubblicazione del provvedimento comunitario che autorizzerà una percentuale ridotta sui costi e oneri afferenti i veicoli aziendali;

 

- in attesa di tale provvedimento, l'Iva assolta sull'acquisto e sulla gestione dei veicoli è detraibile in base alle regole stabilite dal Dpr 633/72.

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