Per presentare l’istanza di rimborso dell’Iva sulle auto dal 1° gennaio 2003 fino al 13 settembre 2006 occorre, in via preventiva, recuperare la documentazione sull’Iva detratta. In altri termini, si deve eseguire il conteggio delle maggiori imposte in seguito al venir meno dell’onere costituito dall’Iva indetraibile; ma tale procedura implica costi di sevizio e, quindi, impone un’analisi costi-benefici. In base a quanto previsto dalle istruzioni al modello, il rimborso dell’Iva verrà disposto al netto delle maggiori imposte dirette dovute a seguito del ridursi del costo fiscale del veicolo. Il rimborso sarà conveniente nel caso di autovetture con costo eccedente il limite fiscale di 18.075,99 euro, anche a seguito dello scorporo dal costo dell’Iva a rimborso. In questo caso la commutazione di Iva indetraibile in detraibile non ha alcuna incidenza sulla base imponibile Irpef, Irpeg ed Irap, in quanto il costo venuto meno era comunque indeducibile. Altro elemento che accresce l’appeal della richiesta di rimborso dell’imposta è costituito da periodi d’imposta in perdita (ai fini Irpeg e Ires). Il ridursi della perdita nel periodo di ricalcolo dell’Iva non implica l’emersione di maggiore base imponibile nei periodi successivi per mancata capienza dei redditi o per perduranza di predite: in tali circostante, sembra non sia necessario il ricalcolo di Ires/Irpeg/Irpef con maggior importo rimborsabile e notevole minor aggravio procedurale.
Oggi scade il termine per pagare il bollo sugli autocarri. Dubbi rimangono, comunque, per chi possiede un esemplare che era stato classificato veicolo commerciale solo per ragioni di elusione fiscale. A partire dallo scorso 3 ottobre 2006, ai fini dei tributi, tali autocarri “di comodo” sono stati equiparati per legge alle autovetture, anche se però per quanto riguarda il bollo il ministero dell’Economia non ha mai fissato le modalità che regolano il passaggio da una categoria all’altra.
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