Iva auto con rettifica a ritroso
Pubblicato il 09 aprile 2008
Una delle novità rilevanti dettate dalla Finanziaria 2008 sulla detrazione Iva delle auto aziendali è che per gli acquisti avvenuti a partire dal 28 giugno 2007 di veicoli stradali usati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, quindi che non hanno anche un utilizzo privato, il recupero dell’Iva (acquisto e spese di conduzione) è integrale. Prima delle nuove regole si poteva procedere alla detrazione del 100% solo in caso di autoveicoli oggetto dell’attività propria dell’impresa. L’imposta assolta per tali beni strumentali, in virtù dell’articolo 19-bis 2, comma 3, del Dpr 633/72 e se non sono trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione, può essere oggetto di rettifica in presenza di mutamenti nel regime di detrazione che comportino una detrazione in misura diversa. Pertanto, risalendo di 4 anni precedenti al 28 giugno 2008 si arriva al 2003. Altra rettifica si potrebbe effettuare, in relazione alla fattura d’acquisto o al prezzo di riscatto del leasing, per via della modifica della percentuale di detraibilità dell’Iva sugli autoveicoli introdotta sempre con la Finanziaria 2008 (circolare 328/E del 1997). Nell’articolo si pone l’attenzione sul problema che nasce dal mutamento di regime in corso d’anno.