Iva all'import: esenzione se le merci sono introdotte nel deposito fiscale

Pubblicato il 18 luglio 2014 Con sentenza del 17 luglio 2014, relativa alla causa C-272/13, la Corte di giustizia Ue afferma che una normativa nazionale può richiedere, ai fini della concessione dell’esenzione dal pagamento dell’IVA all’importazione, prevista dall’articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva, che le merci importate e destinate a un deposito fiscale ai fini dell’IVA siano fisicamente introdotte nel medesimo.

Pertanto, è legittimo l'obbligo previsto dal legislatore italiano, per poter beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’IVA all’importazione, a carico del soggetto passivo di introdurre fisicamente la merce importata nel deposito fiscale; in questo modo, tale obbligo esplica il fine di garantire la successiva riscossione dell’imposta.

Nella medesima sentenza, inoltre, si nega che uno Stato membro possa chiedere il pagamento dell'imposta all'importazione se la stessa sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy