Iva. Aliquota agevolata al 10% sulla fornitura di “beni significativi”

Pubblicato il 07 marzo 2015 L'impresa artigiana che produce infissi in serie e li cede con posa in opera - ossia esegue prestazioni di servizi che comportano la fornitura dei cosiddetti “beni significativi”, individuati nell’elenco contenuto nel Dm 29 dicembre 1999 – applica l’Iva agevolata del 10% sulla fornitura dei suddetti beni significativi, nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa.

Il valore dei “beni significati” su cui si applica l’aliquota agevolata va determinato in base ai principi di carattere generale che disciplinano l’Iva, dato che la norma agevolativa non contiene alcuna previsione in ordine alla quantificazione dell’imponibile.

La precisazione è stata resa dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 25 del 6 marzo 2015, secondo la quale: anche le imprese artigiane, che sulla base di contratti di appalto commissionati dagli utenti finali, producono infissi su misura per poi installarli in loco, determineranno il valore dei beni significativi (di cui al DM 29 dicembre 1999), tra i quali sono ricompresi sia gli infissi interni che quelli esterni, con gli stessi criteri previsti nella circolare n. 71/E del 7 aprile 2000.

In particolare, l’Agenzia confermando i contenuti del citato documento di prassi - ossia che “la base imponibile Iva è costituita dall’ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali. Come valore dei beni elencati nel decreto ministeriale 29 dicembre 1999 deve quindi essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti nell’esercizio della loro autonomia privata” - specifica ulteriormente che il valore dei suddetti beni, pur nel rispetto dell’autonomia contrattuale delle parti, deve tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione degli stessi e, dunque, sia della materia prima che della manodopera impiegata per la loro produzione.
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