Iva al 4% sui lavori “extracapitolato” se l’abitazione conserva le caratteristiche non di lusso
Pubblicato il 23 febbraio 2011
La risoluzione n.
22/E, del 22 febbraio 2011, risolve il delicato problema dell’aliquota Iva da applicare non sugli immobili acquistati, bensì sulle migliorie o opere extra capitolato che vengono richieste dai futuri proprietari dell’immobile. L’agenzia delle Entrate risolve il quesito relativo alla corretta applicazione dell’aliquota applicabile non ai lavori di costruzione commissionati a terzi da una cooperativa edilizia a proprietà divisa, ma a quelli di miglioramento richiesti da un solo socio che gode dei requisiti “prima casa”. Come già ribadito con la circolare n. 219/E/2000, le Entrate confermano l’aliquota agevolata del 4%.
Infatti, si specifica che si tratta di prestazioni che, “
seppure rese nei confronti di un soggetto diverso dal committente principale, si inseriscono comunque nel processo di costruzione dell’immobile, ed hanno ad oggetto l’inserimento di materiali particolari o accorgimenti costruttivi destinati ad assicurare una migliore funzionalità dell’alloggio”.
Inoltre, dato che il socio che richiede le migliorie è in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione prima casa, si ritiene che alle relative prestazioni torni applicabile l’aliquota del 4%, ai sensi del n. 39) della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633 del 1972.
A tal fine restano indispensabili alcune condizioni: l’immobile non deve essere stato ultimato; l’abitazione deve conservare, anche dopo l’esecuzione dei lavori in questione, le caratteristiche non di lusso, determinate sulla base dei parametri dettati dal decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969.