Iva al 10% per l'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica
Pubblicato il 17 ottobre 2013
L'Agenzia delle entrate, con
risoluzione n. 69 del 16 ottobre 2013, risponde ad un quesito riguardante il regime fiscale previsto per le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica.
Viene richiesta, infatti, la giusta interpretazione dell'art. 2, comma 5, del decreto legge
112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
133/2008, in base al quale tali infrastrutture sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, e circa la relativa applicabilità o meno dell'aliquota Iva ridotta.
Questione analoga era stata sottoposta all'Agenzia, che, con risoluzione n.
41 del 20 marzo 2006, aveva negato l'Iva agevolata in riferimento ai cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni.
Le Entrate interpellano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che chiarisce come il DPR
380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) abbia ad oggetto gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria e riproduca sostanzialmente l'elenco degli interventi previsti dalla legge 847/1964, per i quali il DPR
633/1972 individua l'aliquota agevolata al 10%.
Essendo le infrastrutture in oggetto assimilate alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del TU di cui al DPR n. 380/2001, l'assimilazione vale anche per l'Iva.
L'Agenzia supera l'interpretazione data con la risoluzione n. 41/2006, chiarendo che tali prestazioni sono soggette a Iva con l'aliquota ridotta del 10%.