La norma di comportamento Aidc n. 195, recante “Modalità di addebito dell'IVA accertata e di rettifica in caso di mancato pagamento”, è stata emanata a completamento della precedente norma n. 192 intervenuta sul tema delle variazioni di imposta previste dall'articolo 26 della legge Iva.
Il principio sancito nella nuova norma di comportamento è che l'Iva accertata in aumento a carico del soggetto passivo relativa ad operazioni per le quali era originariamente previsto l'obbligo di emettere fattura e da questi corrisposta all'Erario, può essere oggetto di rivalsa nei confronti del suo concessionario o committente.
In altri termini, se il cliente decide di non pagare l'importo di Iva accertata e addebitategli in rivalsa dal proprio fornitore, quest’ultimo può effettuare la rettifica in diminuzione della maggiore imposta accertata e addebitata al cliente, nei limiti dell’imposta compresa nell’importo non pagato.
La differenza tra l’importo dell'Iva rettificata in diminuzione e l'importo addebitato a titolo di rivalsa e non corrisposta dal cliente rappresenta un costo che è fiscalmente deducibile in capo al fornitore (soggetto passivo) ai fini delle imposte sul reddito, quale perdita su crediti.
Il principio che l'Aidc vuole ribadire è che l'Iva gravi solo sul consumatore finale in virtù della cosiddetta neutralità dell'imposta ed, in particolare, il divieto che l'Iva rimanga a carico del soggetto passivo, invece dell'effettivo destinatario dell'operazione economica (consumatore finale).
Ribadisce l'Associazione dei dottori commercialisti nella norma 195/2016 che se l'Iva accertata a carico del soggetto passivo è relativa ad operazioni per le quali non è stata emessa fattura, la stessa non può essere oggetto di rivalsa.
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