La Camera dei Deputati ha approvato, il 4 maggio 2023, il Ddl di ratifica ed esecuzione del nuovo Accordo tra Italia e Svizzera riguardante l’imposizione dei lavoratori frontalieri; il nuovo testo andrà a sostituire quello del 1974.
Si ricorda che il provvedimento era stato approvato a febbraio 2023 dall’Aula del Senato e dovrà farvi ritorno per l’approvazione definitiva visto anche l’inserimento di un accordo firmato tra i due Stati per rimuovere la Confederazione elvetica dalla lista dei Paesi considerati a fiscalità privilegiata (black list).
Nel Ddl di ratifica relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri ha trovato posto una norma che introduce un periodo transitorio per i lavoratori frontalieri in smart working da applicare dal 1° febbraio fino al 30 giugno 2023. Ciò fino all’entrata in vigore della disciplina a regime in materia di telelavoro.
Pertanto, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità di telelavoro, fino ad un massimo del 40% del tempo di lavoro, dai frontalieri si considerano effettuati nell’altro Stato; quindi si ammette lo svolgimento da remoto di una parte della prestazione lavorativa senza che ciò faccia perdere alla persona lo status di frontaliere e i conseguenti benefici.
Nel corso del periodo transitorio, ai comuni italiani di frontiera sarà erogato un contributo statale per garantire un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui.
Invece, il nuovo regime stabilisce un metodo di tassazione concorrente:
Il Ddl dispone anche le modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani: in caso di disoccupazione, l’indennità viene equiparata a quella percepita dai lavoratori svizzeri per i primi tre mesi, a meno che quella italiana non sia di importo più elevato rispetto a quella svizzera.
I due ministri delle finanze di Italia e Svizzera hanno firmato il 20 aprile 2023 un’intesa preliminare che stabilisce l’uscita del paese elvetico dalla black list delle persone fisiche di cui al Dm 4 maggio 1999.
Per i dettagli è necessario attendere la definitiva regolamentazione, ma in ogni modo, ciò implica l'inapplicabilità della presunzione di evasione, per i contribuenti con attività nel territorio della Confederazione, nonché l’inapplicabilità del raddoppio delle sanzioni.
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