Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 245 del 19 ottobre 2016 è stata pubblicata la Legge n. 190 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che è stato siglato a Madrid il 22 settembre 2015.
Con tale passaggio diventa ufficiale l'aumento del numero dei Paesi che consentono lo scambio di informazioni in materia fiscale con l'Italia, oltre a porsi le basi per inserire il Principato di Andorra nella white list dei Paesi e dei territori che consentono un adeguato livello di trasparenza.
L'Accordo entrerà definitivamente in vigore dopo la reciproca notifica per iscritto del completamento delle procedure richieste. La Legge n. 190/2016 è esecutiva dal giorno successivo alla sua pubblicazione ufficiale.
Come previsto nell'Accordo saranno oggetto di scambio tutte le informazioni presumibilmente rilevanti ai fini fiscali, per la determinazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi oltre che per le indagini e i procedimenti giudiziari legati a questioni fiscali.
Le imposte prese in considerazione sono:
per l’Italia, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, l’IRAP, l’Iva, le imposte sulle successioni e sulle donazioni e le imposte sostitutive;
per il Principato di Andorra, l’imposta sui trasferimenti dei beni immobili e relativi plusvalori e tutte le vigenti imposte dirette.
Lo scambio di informazioni riguarderà ogni imposta di natura identica o sostanzialmente analoga che verrà istituita dopo la firma dell'Accordo, in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti, dietro accordo delle autorità competenti dei due Paesi. Di comune accorto, dietro uno scambio di lettere, le imposte considerate potranno essere ampliate o estese.
Un punto chiave dell’Accordo incluso nel paragrafo 4 è quello che prevede il sostanziale superamento del segreto bancario, ai fini della lotta all’evasione fiscale internazionale voluta dall’OCSE.
A tal proposito, infatti, è stato concordato che le autorità competenti dei due Paesi firmatari abbiano il potere di ottenere e fornire su richiesta le informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che agisca in veste di intermediario e fiduciario, inclusi i procuratori fiduciari, oltre che le informazioni riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, trust e fondazioni.
L'intesa prevede, però, anche la possibilità che una delle parti possa opporsi alla richiesta di informazioni, nel caso in cui – per esempio - la divulgazione delle informazioni sia contraria all’ordine pubblico o possa consistere nella rilevazione di segreti industriali.
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