Italia e Principato di Andorra Fine segreto bancario

Pubblicato il 20 ottobre 2016

Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 245 del 19 ottobre 2016 è stata pubblicata la Legge n. 190 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che è stato siglato a Madrid il 22 settembre 2015.

Con tale passaggio diventa ufficiale l'aumento del numero dei Paesi che consentono lo scambio di informazioni in materia fiscale con l'Italia, oltre a porsi le basi per inserire il Principato di Andorra nella white list dei Paesi e dei territori che consentono un adeguato livello di trasparenza.

L'Accordo entrerà definitivamente in vigore dopo la reciproca notifica per iscritto del completamento delle procedure richieste. La Legge n. 190/2016 è esecutiva dal giorno successivo alla sua pubblicazione ufficiale.

Accordo sullo scambio di informazioni fiscali

Come previsto nell'Accordo saranno oggetto di scambio tutte le informazioni presumibilmente rilevanti ai fini fiscali, per la determinazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi oltre che per le indagini e i procedimenti giudiziari legati a questioni fiscali.

Le imposte prese in considerazione sono:

Lo scambio di informazioni riguarderà ogni imposta di natura identica o sostanzialmente analoga che verrà istituita dopo la firma dell'Accordo, in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti, dietro accordo delle autorità competenti dei due Paesi. Di comune accorto, dietro uno scambio di lettere, le imposte considerate potranno essere ampliate o estese.

Fine segreto bancario

Un punto chiave dell’Accordo incluso nel paragrafo 4 è quello che prevede il sostanziale superamento del segreto bancario, ai fini della lotta all’evasione fiscale internazionale voluta dall’OCSE.

A tal proposito, infatti, è stato concordato che le autorità competenti dei due Paesi firmatari abbiano il potere di ottenere e fornire su richiesta le informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che agisca in veste di intermediario e fiduciario, inclusi i procuratori fiduciari, oltre che le informazioni riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, trust e fondazioni.

L'intesa prevede, però, anche la possibilità che una delle parti possa opporsi alla richiesta di informazioni, nel caso in cui – per esempio - la divulgazione delle informazioni sia contraria all’ordine pubblico o possa consistere nella rilevazione di segreti industriali.

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