Istruzioni per risolvere il contenzioso sull’Iva auto

Pubblicato il 17 marzo 2010

Con la circolare n. 13/E del 15 marzo 2010, l’agenzia delle Entrate rilascia istruzioni agli uffici su come gestire il contenzioso pendente in materia di detrazione Iva sulle auto, a seguito della pronuncia del giudice comunitario, che ha ritenuto non conforme all'ordinamento europeo le limitazioni previste dalla normativa interna.

Si ricorda, infatti, che con sentenza 14 settembre 2006 (causa C-228/05), la Corte di giustizia Ue da dichiarato l’illegittimità della norma italiana prevista dal Dpr n. 633/1972 nella parte in cui limitava (lettere c) e d) dell’articolo 19-bis1) il diritto della detrazione dell’Iva assolta per l’acquisto di autovetture e motoveicoli, nonché in relazione ad una serie di spese accessorie.

A seguito di tale sentenza, il legislatore nazionale, con il Decreto legge n. 258/06 e con il provvedimento del direttore delle Entrate del 22 febbraio 2007, ha regolato le modalità di recupero da parte dei soggetti passivi dell’Iva non detratta in relazione agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006, purchè non abbandonati dal contribuente, e degli acquisti antecedenti il 1° gennaio 2003.

Le citate disposizioni normative hanno previsto due modalità alternative, forfettaria e analitica, per la determinazione dell’Iva non detratta da richiedere a rimborso, stabilendo la forma e i termini di presentazione delle relative istanze.

Con la circolare 13/E, l’agenzia delle Entrate vuole dare ulteriori istruzioni per la gestione dei contenziosi pendenti in materia facendo riferimento ai rapporti esauriti; fornendo le indicazioni per la presentazione delle istanze di rimborso e per gestire le controversie pendenti; per regolare la prosecuzione del contenzioso.

L’indicazione prevalente che emerge dal documento di prassi è che gli uffici sono invitati a proseguire nei giudizi quando, pur avendo presentato istanza di rimborso, il contribuente non abbia rinunciato alla lite. In tali circostanze, gli uffici sono invitati a proseguire il contenzioso e in relazione alle eventuali pronunce favorevoli al contribuente, essi devono evitare che si formi un giudicato contrastante con le determinazioni conseguenti all'istanza di rimborso.

Allo stesso modo, anche per i contribuenti con controversie pendenti al 14 settembre 2006 non è precluso richiedere il rimborso forfettario, a patto che essi, però, abbiano scelto di abbandonare la controversia pendente, rinunciando formalmente al ricorso. A tal proposito, occorre esaminare la documentazione presentata in giudizio a titolo di prova da parte del contribuente, per valutare l'effettiva sussistenza del diritto alla detrazione. È onere del contribuente dimostrare l’inerenza dell’acquisto dell’auto all’attività svolta. La mancata prova relativa all’inerenza della detrazione, che ricade sul contribuente, può essere rilevata in ogni fase del giudizio tributario e, quindi, anche se non introdotta nelle controdeduzioni di primo grado, può essere legittimamente presentata in sede di appello.

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