Istruzioni per accedere al nuovo regime dei minimi. Vantaggi per gli under 35 e i lavoratori in mobilità

Pubblicato il 23 dicembre 2011 Con due distinti provvedimenti del 22 dicembre 2011, il direttore dell’agenzia delle Entrate ha fissato il nuovo regime fiscale per gli under 35 e il regime contabile agevolato per i vecchi minimi.

I provvedimenti attuano le disposizioni della manovra estiva, che ha sancito, a partire dal prossimo anno, l’uscita dal vecchio sistema dei contribuenti minimi per consentire il passaggio ai due nuovi regimi introdotti dall'articolo 27 del Decreto legge n. 98/2011.

Il primo dei due nuovi provvedimenti (n. protocollo 185820/2011), che disciplina il passaggio al regime dei nuovi minimi (commi 1 e 2 del citato articolo 27), contemplando espressamente il “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, si rivolge a tutti coloro che, fermi restando i vincoli previsti dalla normativa sui “minimi”, intraprendono un’attività di impresa o di lavoro autonomo a partire dal 1° gennaio 2012, o che l’abbiano intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.

I nuovi soggetti minimi, dal 2012, applicheranno un’imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura ridotta del 5%, rispetto all’attuale imposta sostitutiva del 20%. Il provvedimento stabilisce, inoltre, che compensi e ricavi dei soggetti minimi non dovranno essere più assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Dunque, le fatture già emesse dovranno essere modificate se non verranno pagate entro la fine dell’anno in corso e, in più, si dovrà procedere con la consegna al proprio sostituto di un’apposita dichiarazione che provi il regime adottato.

Per i soggetti che hanno perso il lavoro o che si trovano in mobilità, l’Agenzia specifica che non opererà più la causa di esclusione relativa alla “mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta” purché questi ultimi possano dimostrare di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla loro volontà. Se si verificano una o più cause di esclusione dal regime agevolato, il soggetto ne viene allontanato e non potrà più avvalersene anche se rientra in possesso dei requisiti nell’arco dei cinque anni dall’inizio dell’attività.

Con il secondo provvedimento (n. protocollo 185825/2011), il direttore dell’agenzia delle Entrate disciplina invece le modalità di applicazione del nuovo regime agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del Dl 98/2011.

Le disposizioni si rivolgono a tutte le persone fisiche che, dal 2012, pur in possesso degli ordinari requisiti previsti dalla legge n. 244/2007, mancano di quelli necessari per l’accesso ai benefici introdotti a vantaggio di giovani e lavoratori in mobilità. Tali soggetti – secondo quanto espressamente disposto – possono comunque accedere al regime semplificato di cui al comma 3 del citato articolo 27, anche se non possono accedere al regime agevolato dei lavoratori in mobilità per mancanza dei requisiti o sono fuoriusciti dal regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile per decorrenza dei termini.

Per i suddetti contribuenti che si avvalgono del regime contabile agevolato sono previste alcune semplificazioni. Questi infatti sono esonerati da alcuni obblighi, come:

- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini Irpef, Irap e Iva, oltre che dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
- liquidazione e versamenti periodici dell’Iva, compreso l’acconto annuale;
- presentazione della dichiarazione Irap.

Infine, per quanto riguarda gli studi di settore, si stabilisce che ai fini dell'individuazione del limite relativo all'ammontare dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti utile per la verifica delle condizioni di permanenza nel regime, non rileva l'eventuale adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore o dei parametri.


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