Istruzioni INPS sull'istanza di emersione

Pubblicato il 14 settembre 2020

L'art. 103, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri al fine di ridurre la diffusione del contagio da Covid-19. Con la circolare 11 settembre 2020, n. 101, l'INPS fornisce le istruzioni relative agli adempimenti contributivi, cui sono tenuti i datori di lavoro interessati, riguardanti periodi retributivi che decorrono dal 19 maggio 2020 oppure dalla data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze presentate allo Sportello unico per l’immigrazione volte ad instaurare un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale. Le istanze potevano essere presentate entro il 15 agosto 2020.

I datori di lavoro interessati all'inoltro dell’istanza, per la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, hanno dovuto depositare un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore. Per consentire il versamento dei contributi forfettari tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “REDT”, denominato “Datori di lavoro - contributo forfettario 500 euro - art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020”. Si rammenta, altresì, che, il mancato pagamento del contributo forfettario determinava l’inammissibilità della domanda.

I settori di attività per i quali è stata prevista la possibilità di presentare le istanze di emersione sono, secondo quanto stabilito dal comma 3, art. 103, Decreto Legge 2020,. n. 34, i seguenti:

- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

- assistenza alla persona, per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;

- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

 

Rapporti di lavoro con operai agricoli

A seguito della presentazione della domanda di emersione relativa agli operai agricoli e/o lavoratori ad essi assimilati, i datori di lavoro avranno l’onere, entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare in oggetto, di procedere all’apertura della posizione contributiva dei lavoratori interessati all’emersione. Il datore di lavoro richiederà, on line, l’apertura di una posizione contributiva dedicata, inviando la denuncia aziendale telematica (D.A) selezionando il campo “Procedura di emersione” del quadro B il valore “Si”. Il codice di autorizzazione che verrà assegnato è il “5W” con significato “Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell'articolo 103 del D.L. n. 34/2020". Per ogni singola istanza presentata, il datore di lavoro dovrà procedere alla comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV) ed entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare. I flussi Uniemens relativi ai periodi retributivi da regolarizzare dovranno essere inviati all’Istituto previdenziale entro 30 giorni o se successivi entro i termini normali di presentazione.

 

Rapporti di lavoro domestico

Per i rapporti di lavoro domestico già in corso alla data di presentazione dell’istanza di emersione, l'Istituto previdenziale provvederà all'iscrizione d’ufficio, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, del rapporto di lavoro domestico attribuendo un codice provvisorio. L’Istituto, successivamente, ha il compito di inviare, al datore di lavoro, la comunicazione di iscrizione provvisoria, con le istruzioni per il pagamento dei contributi, da effettuarsi mediante Avviso di pagamento pagoPA. Si precisa, che per le domande presentate allo Sportello Unico per l’immigrazione, successive alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, l’Istituto provvederà all’iscrizione definitiva del rapporto di lavoro.

 

Rapporti di lavoro non agricoli

L'INPS afferma che i datori di lavoro non domestici, che non impiegano operai agricoli, per ogni domanda di emersione presentata, dovranno inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare. Inoltre, quest'ultimi dovranno richiedere all'Istituto territorialmente competente l’apertura di un’apposita matricola aziendale, contraddistinta con il codice di autorizzazione “5W”. Ricevuta la comunicazione di avvenuta attivazione della matricola aziendale, i datori di lavoro dovranno provvedere, sempre entro 30 giorni, all’invio dei flussi Uniemens per i periodi di paga e al versamento, mediante il modello F24, dei relativi contributi, senza aggravio di somme aggiuntive.

Si rammenta, infine, che il datore di lavoro dovrà provvedere, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla relativa comunicazione tramite UNILAV.

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