Istruzioni Inail sulla verifica del contratti a progetto
Pubblicato il 20 febbraio 2013
L'Inail, con la
circolare n. 13 del 19 febbraio 2013, aggiorna il personale ispettivo sulle collaborazioni coordinate e continuative a progetto alla luce delle novità intervenute con la legge n.
92/2012, aventi la finalità di contrastare un uso non corretto, mediante apposite restrizioni alla possibilità del datore di lavoro di avvalersi di tale tipologia contrattuale.
Nel confermare che l'obbligo assicurativo del personale occupato con contratti a progetto continua ad essere assolto secondo le condizioni previste per i lavoratori parasubordinati, l'Istituto specifica che le nuove disposizioni si applicano esclusivamente ai contratti stipulati dopo il 18 luglio 2012.
Nel corso dell’accertamento, il funzionario di vigilanza che non ravvisi nel contratto uno specifico progetto o verifichi che l’individuazione del progetto si traduce in una vuota “clausola di stile” finalizzata a dissimulare il reale rapporto di lavoro, procederà alla riqualificazione del rapporto di collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il funzionario di vigilanza dovrà pertanto accertare la sussistenza dei requisiti di ricorrenza del progetto come illustrati nella circolare, riepilogati qui brevemente:
- collegamento funzionale a un determinato risultato finale;
- autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente;
- non coincidenza con l’oggetto sociale del committente;
- svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Circa la natura subordinata del rapporto di lavoro si evidenziano la presunzione legale assoluta, che opera qualora si accerti la mancanza del progetto, e la presunzione relativa di subordinazione, qualora l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quelle del personale dipendente dell'impresa committente.