Istituzione di Trust con imposte ipotecaria e catastale in misura fissa

Pubblicato il 13 maggio 2013 Con la sentenza n. 54/34/13 depositata l’11 marzo 2013, la Commissione tributaria regionale di Milano ha confermato la decisione con cui i giudici di primo grado avevano accolto il ricorso promosso da un notaio avverso l’avviso di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale riferite ad un atto integrativo di trust da lui rogato che aveva avuto come scopo quello di realizzare la liquidazione di una società di capitali.

Con il detto rogito, le imposte di registro erano state liquidate in misura fissa sulla base di quanto sancito all'articolo 11 della tabella parte 1, allegata al Dpr 131/86. Con l’avviso di liquidazione, per contro, l’amministrazione finanziaria aveva provveduto a liquidare le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale rispetto alla base imponibile dichiarata.

Secondo i giudici regionali la sentenza di primo grado doveva essere confermata in quanto, nel caso in esame, si era in presenza di un trust che non prevedeva trasferimento di ricchezza. Ed ove la movimentazione sia priva di un trasferimento di titolarità – sottolinea la Commissione regionale – “la remunerazione del movimento viene assunta attraverso l'applicazione dell'imposta in misura fissa”.

Non vi era dubbio che nella specie – si legge nelle conclusioni della decisione di secondo grado – “nel trasferimento connesso ad una istituzione di trust, di titolarità di un bene al trustee, non vi è alcun trasferimento di ricchezza”
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