Istituti nuovi codici tributo per banche e geometri

Pubblicato il 25 maggio 2011 L’Agenzia delle Entrate, in data 24 maggio 2011, ha pubblicato due risoluzioni con cui vengono istituiti specifici codici tributo.

La risoluzione n. 57/E ha istituito il codice tributo che le banche possono utilizzare per recuperare in compensazione i crediti d’imposta, che derivano dalle differenze temporanee relative a svalutazioni crediti, avviamento e altre attività immateriali - che presentano una deducibilità differita nel tempo - e che in virtù del decreto “Milleproroghe” (articolo 2, comma 55 del dl n. 225/2010) potranno essere trasformate in crediti d'imposta nel caso in cui nel bilancio individuale la società risulti in perdita.

Il codice tributo è “6834”, denominato “Credito d'imposta, a favore degli enti creditizi e finanziari, delle imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdita d'esercizio – art. 2, commi da 55 a 59, dl n. 225/2010 e successive modificazioni”. Esso dovrà essere utilizzato in sede di compilazione del modello F24.

La risoluzione n. 58/E ha istituito i codici tributo per il versamento tramite il modello F24 Accise dei contributi spettanti alla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti. In questo modo, si concretizza la convenzione firmata lo scorso 21 aprile tra l’agenzia delle Entrate e la Cipag, circa i contributi previdenziali e assistenziali dovuti che, da quest’anno, devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, in una sezione specifica del quadro RR di Unico Persone fisiche.
Si tratta di circa 30 nuovi codici, accompagnati dalle relative modalità di compilazione,che diventeranno operativi dal prossimo 6 giugno 2011.
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