L’articolo 13-bis del Dl 78/09 ha indicato le modalità per il rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero e ha istituito un’imposta straordinaria sulle suddette attività, che gli intermediari devono versare per favorire l’emersione delle ricchezze detenute fuori dal territorio dello Stato.
A tal fine, l’agenzia delle Entrate è intervenuta – risoluzione n. 257 dell’8 ottobre 2009 – per istituire i codici tributo, che dovranno essere utilizzati entro la scadenza fissata del 16 ottobre 2009. Entro tale data, infatti gli intermediari dovranno versare l’imposta straordinaria del 5% e l’imposta sostitutiva del 27% relative alle regolarizzazioni e ai rimpatri effettuati dai contribuenti nel mese di settembre.
I codici tributo da utilizzare per i casi di rimpatrio e regolarizzazione sono:
“8107” denominato “Imposta straordinaria per le attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate”
“8108” denominato “Imposta straordinaria per le attività finanziarie e patrimoniali regolarizzate”
Entrambi i codici devono essere indicati nella “Sezione Erario” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, mentre nel campo “anno di riferimento” si deve indicare l’anno in cui si effettua il pagamento.
Per la determinazione dei redditi derivante dalle attività rimpatriate, in alternativa alla modalità di tassazione analitica (DL n. 350/2001), può essere utilizzato il criterio presuntivo che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 27% (DL n. 167/1990).
Per il versamento della suddetta imposta è stato istituito il seguente codice:
“1827” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle attività rimpatriati e/o regolarizzate detenute all’estero”.
Anche per questo codice, in sede di compilazione del modello F24, valgono le stesse indicazioni rilasciate per i due precedenti codici tributo.
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