Istanze Iva 2011 alle prese con l’aliquota al 21%

Pubblicato il 18 ottobre 2011 E’ prossima la scadenza dei termini per la presentazione, con modello TR, dell'ultima istanza di rimborso/compensazione dell'Iva infrannuale 2011: il 31 ottobre è l’ultimo giorno utile. La scadenza riguarderà le operazioni realizzate con applicazione della vecchia aliquota e quelle con la nuova al 21% del breve periodo dal 17 al 30 settembre 2011.

Si ricorda che il modello TR sarà adeguato solo con il primo trimestre del 2012, pertanto l’agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- l'imponibile e l'imposta delle operazioni con aliquota al 21% va indicata nei righi corrispondenti all'aliquota del 20%;

- la differenza d'Iva dell'1% (per le operazioni effettuate fra il 17 e il 30 settembre) sarà indicata nei righi previsti per l'esposizione delle variazioni e degli arrotondamenti d'imposta.

Sulla base di queste precisazioni consegue che le operazioni con la nuova aliquota: se attive dovranno essere esposte nel rigo TA11, riportando l'ulteriore 1% nel rigo TA14, campo 1 e campo 2; se passive nel rigo TB11 e l'1% di differenza andrà indicato nel rigo TB13, campo 1 e campo 2.

Dalla circolare 45/E/2011 si apprende, in relazione a quanto oggetto di controllo nella verifica degli adempimenti per la richiesta e liquidazione del rimborso infrannuale, che:

- il momento di effettuazione dell'operazione permane così come applicato prima della variazione dell'aliquota ordinaria;

- gli acconti e le fatture anticipate, se pagati entro il 16 settembre scontando l'aliquota del 20%, non devono essere regolarizzati ai fini della nuova aliquota, che verrà applicata solo agli eventuali acconti o al saldo successivi, le cui fatture sono emesse dal 17 settembre 2011;

- per le fatture a esigibilità differita, è sufficiente l'emissione della fattura entro il 16 settembre perché la stessa sconti l'aliquota al 20% e non anche la sua registrazione, che si ritiene possa essere effettuata entro i termini di cui all'articolo 23 del Dpr 633/1972.
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