Istanze di rimborso: il dies a quo decorre dal primo acconto

Pubblicato il 05 ottobre 2018

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 1 a istanza di consulenza giuridica, risponde ad una Associazione che chiedeva delucidazioni in merito alla decorrenza del termine di decadenza di quarantotto mesi per la presentazione delle istanze di rimborso dei versamenti diretti di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Tale disposizione normativa prevede che il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare (...) istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.

Dopo aver passato in rassegna il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - secondo il quale l'unico criterio da cui far decorrere il termine di decadenza dei 48 mesi per la presentazione delle istanze di rimborso è rappresentato dall'esistenza o meno dell'obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato - l’Agenzia nella sua risposta n. 1 del 4 ottobre 2018 conviene che:

Per l’Agenzia, infatti, non ha rilevanza il diverso parametro individuato dall’Associazione istante ovvero la natura (precaria e provvisoria) dei versamenti in acconto rispetto a quella (definitiva) del versamento a saldo/della liquidazione dell’imposta conseguente alla presentazione della dichiarazione.

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