Con il decreto-legge n. 215/2023 (DL Proroghe) convertito, il bonus per la quotazione delle Pmi di cui all’art. 1 commi 89-92. della L. n. 205/2017 è stato prorogata sino al 31.12.2024 (costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per le quotazioni avvenute nell’anno 2024).
Anche per il 2024, la misura dell’agevolazione è pari al 50% dei costi, fino all’importo di 500.000 euro.
Possono beneficiare dell’agevolazione le piccole e medie imprese (come da raccomandazione 2003/361/CE) che sono state ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, e che hanno sostenuto costi di consulenza per le suddette finalità.
Sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi a diverse fattispecie di attività di consulenza. Sono, inoltre, ammissibili i costi “direttamente connessi” allo svolgimento delle attività e prestate da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali consulenza fiscale, consulenza legale o pubblicità.
Sono, invece, escluse le spese relative ad attività di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all'impresa beneficiaria ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti interessati inoltrano, in via telematica, all'indirizzo PEC dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it, apposita istanza: per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 è possibile effettuare l'invio a partire dal 1° ottobre 2024 sino al 31 marzo 2025.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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