Le istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione per essere ammessi a partecipare a concorsi o selezioni per l’assunzione, devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Deve in proposito rammentarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, la mancata allegazione all'istanza della copia del documento d’identità, rende l’atto inidoneo a spiegare gli effetti previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge.
L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica. Da ciò ulteriormente conseguendo che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale.
A chiarirlo il Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento, con sentenza n. 52 del 16 febbraio 2017, respingendo l’istanza di alcuni ricorrenti – proposta contro la Provincia autonoma di Trento e contro l’Università degli studi di Trento – volta all'annullamento di un bando di concorso finalizzato al reclutamento di docenti.
In particolare, uno dei ricorrenti non aveva allegato alla propria domanda un valido documento di riconoscimento, ed in ragione di ciò, legittimamente - secondo il Tar - era stato escluso dalla partecipazione al pubblico concorso.
Né può giovare all'interessato – sottolineano ancora i giudici amministrativi - la circostanza che il bando prevedesse solo la possibilità di presentare la domanda on-line e non contenesse apposite istruzioni per la presentazione della stessa su formato cartaceo. E ciò atteso che, da un lato, il predetto obbligo di allegazione deriva direttamente da disposizione di legge (art. 38 D.p.r. n. 445/2000) e dall'altro, che nulla avrebbe impedito all'interessato di allegare alla domanda cartacea la copia del proprio documento di identità.
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