Si configura silenzio inadempimento a carico dell’Amministrazione comunale che non rilascia l’autorizzazione, entro i termini previsti, richiesta dal privato per eseguire, a proprie spese, i lavori di costruzione di un marciapiede prospiciente il fabbricato di sua proprietà.
Trattasi di autorizzazione necessaria affinché il privato possa realizzare un intervento in tutto o in parte ricadente su un’area pubblica, ovvero connessa alla sistemazione degli spazi comunali. Lo prevede la stessa previsione legislativa – art. 20 D.Lgs. n. 50/2016 – la quale ammette che il privato possa impegnarsi alla realizzazione, a sua totale cura e spese e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale nell'ambito di strumenti e programmi urbanistici.
Incombe quindi sull’Amministrazione il dovere di provvedere sull'istanza dell’’interessato, valutando la ricorrenza dei presupposti per assentire alla richiesta e ponendo in essere tutti gli adempimenti che si rendono necessari. E’ difatti indiscusso l’interesse del privato qui ricorrente, ad ottenere una risposta alla propria istanza dall'Amministrazione, in senso positivo o negativo, onde porre fine alla situazione di incertezza.
E’ quanto chiarito dal Tar della Campania, sezione terza, con sentenza n. 1708 del 28 marzo 2017, accogliendo l’azione, proposta da un privato, avverso il silenzio serbato dal Comune, con conseguente obbligo di quest’ultimo di fornire, entro il termine di 60 giorni, esplicita risposta all'istanza del ricorrente, con nomina di un Commissario ad acta in caso di inadempimento.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".