Anche in presenza di accordo sindacale o autorizzazione amministrativa, per le visite personali di controllo è necessario il consenso del lavoratore da sottoporre ad “ispezione”, altrimenti si rischia di incorrere nel reato di violenza personale (art. 610 c.p.).
Inoltre, per la giurisprudenza di legittimità, al mancato consenso del lavoratore può seguire una sanzione disciplinare purché tale possibilità sia prevista dall’accordo tra datore di lavoro e RSA o, almeno, non sia vietata dallo stesso.
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