Ispezione del lavoro e diniego di accesso alle dichiarazioni
Pubblicato il 10 dicembre 2014
Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con
sentenza n. 5779 del 24 novembre 2014, ha confermato il suo indirizzo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 863 del 2014) secondo cui l’esigenza della tutela della
riservatezza dei lavoratori che hanno reso
dichiarazioni in sede ispettiva:
- assume una particolare rilevanza “volta sia a
prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte del datore di lavoro, sia a preservare, in un contesto più ampio, l’interesse generale ad un compiuto controllo della
regolare gestione dei rapporti di lavoro”;
- ciò alla luce della normativa costituzionale ed europea (art. 4, 32 e 36 Cost. e art. 8 CEDU), nonché in base all’art. 8 dello Statuto dei lavoratori (Legge n.
300 del 1970), per cui si deve ritenere “in via generale prevalente, se non assorbente, la tutela apprestata dall'ordinamento alle esigenze di riservatezza delle suddette dichiarazioni, contenenti
dati sensibili la cui divulgazione potrebbe comportare, nei confronti dei lavoratori,
azioni discriminatorie o indebite pressioni”;
- non essendo peraltro l’ostensione dei detti documenti indispensabile per curare o difendere gli interessi giuridicamente rilevanti dei datori di lavoro, considerato che la compiuta
conoscenza dei fatti e delle allegazioni loro contestati risulta di norma assicurata dal
verbale di accertamento relativo alle dette dichiarazioni, ferma la possibilità, in ultima istanza, di ottenere accertamenti istruttori in giudizio;
- costituendo “la
prevalenza del diritto alla riservatezza dei lavoratori che hanno reso le dichiarazioni rispetto alla tutela garantita dall’art. 24, comma 7, della Legge n.
241 del 1990…un principio generale che, come tale, opera a prescindere dalla circostanza che l’istante sia o meno il datore di lavoro dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni”.
Stante quanto sopra è stato confermato il
divieto di accesso alle dichiarazioni dei lavoratori al datore di lavoro ispezionato e sanzionato.