Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021 il decreto interministeriale del 5 luglio 2021 recante la disciplina delle modalità estensive dell'ISEE corrente.
L'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) può essere sostituito, a determinate condizioni, da un analogo indicatore definito «ISEE corrente», calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione.
Per ottenere la certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 luglio 2021, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021, individua le modalità estensive dell'ISEE corrente con le quali aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.
Il decreto interministeriale del 5 luglio 2021 prevede che dal 1° aprile di ciascun anno e in presenza di un ISEE in corso di validità, l'ISEE corrente possa essere presentato anche se l'Indicatore della situazione patrimoniale relativo all'anno precedente a quello di presentazione della DSU differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria.
In tale caso, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'Indicatore della situazione patrimoniale calcolato in via ordinaria lo stesso indicatore calcolato prendendo a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU (art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013).
L'ISEE corrente, calcolato nel modo prima indicato, è valido fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione del modulo che lo sostituisce ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni.
L'ISEE corrente mantiene comunque validità fino, e non oltre, al 31 dicembre dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni anche se vengono aggiornate le componenti reddituale e patrimoniale a meno che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l'ISEE corrente va aggiornato entro 2 mesi dalla variazione.
Il decreto del 5 luglio prevede che, ai fini della presentazione dell'ISEE corrente, entro 30 giorni dalla sua emanazione, su proposta dell'INPS, sia definito, il modulo integrativo della DSU contenente le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale riferito all'anno precedente, con riferimento a ciascuno dei componenti del nucleo familiare.
L'INPS può rilevare eventuali omissioni o difformità rispetto a quanto dichiarato consultando le comunicazioni obbligatorie.
Anche l'Agenzia delle Entrate può rilevare, comunicandole all’INPS, l'esistenza di omissioni o difformità dei dati auto-dichiarati rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare e l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.605.
Le modalità di scambio di dati tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS sono stabilite con accordi convenzionali.
In presenza di omissioni o difformità, il soggetto richiedente la prestazione può:
È fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
I dati auto-dichiarati sono sottoposti a controlli dell'INPS sulla base di un piano predisposto annualmente. I controlli, anche successivi al rilascio dell'attestazione, sono operati sulla base di quanto risultante dalle comunicazioni obbligatorie e delle altre informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria e negli archivi dell'INPS, nonchè delle informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare.
In caso di omissioni e/o difformità rilevate successivamente al rilascio dell'attestazione dell'ISEE corrente, l'attestazione presente nel Sistema informativo ISEE viene sostituita con l'attestazione riportante le omissioni e difformità. Il beneficiario della prestazione è avvertito all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria ovvero per il tramite dell'intermediario indicato nella DSU di ISEE corrente.
In caso di accertata indebita fruizione di prestazioni agevolate a seguito della presentazione di una dichiarazione mendace, il dichiarante non può ottenere il rilascio dell'ISEE corrente per 2 anni ed è soggetto alle sanzioni di decadenza dai benefici e alle sanzioni penali di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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