E' nulla l'iscrizione ipotecaria nelle ipotesi in cui, nella comunicazione preventiva, non venga indicato al contribuente il termine di trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento.
La mancata attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale determina la nullità della iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della carta dei diritti fondamentali dell'UE.
Ipotesi, questa, che è stata riscontrata, dalla Suprema corte, nell'ambito di un giudizio attivato da un contribuente dopo essere stato raggiunto da comunicazione di iscrizione di ipoteca su un proprio immobile.
Lo stesso si era opposto alla citata comunicazione lamentando, tra gli altri motivi, la violazione dell'articolo 50 del DPR n. 602/1973 ed evidenziando che, dall'atto di comunicazione contestato, non emergeva l'avvertimento relativo al termine e all'autorità cui poter ricorrere in opposizione.
La Corte di cassazione – con sentenza n. 5577 del 26 febbraio 2019 – ha accolto detta domanda, dopo aver riconosciuto che, con essa, il contribuente si era lamentato della mancata comunicazione dell'avviso, da parte dell'Amministrazione finanziaria, al fine di attivare il contraddittorio endo-procedimentale.
Domanda che – secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità - non avrebbe meritato accoglimento se si fosse limitata a denunciare la mancata comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 50, comma 2, del menzionato DPR n. 602/1973.
Nella specie, la Corte ha invece riconosciuto che quella avanzata dall'opponente era una domanda in cui si evidenziava “sostanzialmente” il mancato invio della comunicazione dell'avviso, utile al fine di attivare il contraddittorio e consentire al contribuente di presentare osservazioni e di provvedere al pagamento.
L'Amministrazione, in definitiva, aveva posto in essere un'omissione che comportava la nullità dell'iscrizione ipotecaria medesima.
Una seconda decisione, pubblicata in pari data dalla Cassazione, ha invece confermato l'accoglimento di un'opposizione ad iscrizione ipotecaria, promossa da un contribuente in ragione dell'irrituale notifica delle cartelle di pagamento idonee a determinare il superamento della soglia di 20mila euro, al di sotto della quale non è consentita dalla legge l'iscrizione ipotecaria medesima.
Questo a motivo della mancata prova dell'invio dell'avviso di deposito, presso la casa comunale, della raccomandata contenente la cartella non notificata a mani, per momentanea assenza dell'interessato.
La Sesta sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 5522 del 26 febbraio 2019, ha aderito a queste conclusioni respingendo il ricorso ex adverso presentato dalla società di riscossione.
Lo ha fatto ribadendo l'orientamento affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità cosiddetta "relativa" del destinatario, va applicato, all'esito della sentenza della Consulta n. 258/2012, l'articolo 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'articolo 26, ultimo comma, del DPR n. 602/1973 e dell'articolo 60, comma 1, lettera e) del DPR n. 600/1973.
Così, ai fini del perfezionamento della notifica, è necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione da parte di quest'ultimo, della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".