In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca sui beni immobili ai sensi dell’art. 77 D.p.r. n. 602 del 29 settembre 1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine che può essere determinato (ex art. 77 comma 2 bis D.p.r. 602/1973 come introdotto dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011) in trenta giorni, per presentare osservazione o effettuare il pagamento.
Deve pertanto ritenersi che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale, comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito dagli artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale di illegittimità.
E’ quanto disposto dalla Corte di Cassazione, rigettando il ricorso di Equitalia avverso la disposta cancellazione dell’ipoteca iscritta sui beni immobili del debitore.
La sesta sezione civile, con sentenza n. 9797 del 12 maggio 2016, ha chiarito in particolare che la pronuncia nella specie impugnata, risulta perfettamente coerente con l’orientamento sopra espresso, avendo annullato l’iscrizione ipotecaria in quanto non accompagnata da comunicazione al contribuente – soggetto debitore, laddove l’adempimento richiesto avrebbe dovuto essere la comunicazione preventiva, a pena di nullità dell’iscrizione medesima.
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