Iscrizione del fallimento nel casellario giudiziale sempre illegittima

Pubblicato il 10 marzo 2015 L'iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza dichiarativa di fallimento è illegittima, anche se pronunciata anteriormente al Decreto legislativo n. 5/2006.

E' il principio di diritto affermato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 9966 del 9 marzo 2015.

Secondo la Suprema corte, l'iscrizione nel casellario giudiziale non ha ragione di permanere dopo l'abrogazione ad opera del D.lgs. n. 5/2006 e del relativo correttivo di cui al D.lgs. n. 169/2007, e la declaratoria di illegittimità costituzionale, ex tunc, di tale forma di pubblicità e dei suoi effetti.

E una volta affermata la non iscrivibilità dei provvedimenti che dichiarano fallito l'imprenditore, è consequenziale la cancellazione anche di tutte le iscrizione già effettuate prima della data dell'1 gennaio 2008 di decorrenza del decreto correttivo n. 169/2007, che attengano a una procedura chiusa o ancora pendente.

Occorre, infatti, superare – si legge nel testo della decisione – attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata, “i vuoti normativi circa l'arco temporale di efficacia delle norme abrogative, al fine di impedire evidenti disparità di trattamento”.

Nel caso specificamente esaminato, la Corte di legittimità ha accolto le doglianze di un imprenditore e, conseguentemente, ordinato l'eliminazione dal casellario giudiziale dell'iscrizione della sentenza di fallimento pronunciata nei suoi confronti nell'anno 2000.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy