Iscrizione a ruolo del canone idrico solo se l'efficacia esecutiva risulta dal titolo
Pubblicato il 10 luglio 2011
Con ordinanza n.
14628 depositata lo scorso 4 luglio 2011, la Cassazione ha spiegato che, salvo che ricorrano i presupposti cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 17 del Decreto legislativo n. 46/1999, per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce un'entrata di diritto privato, è necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva.
Ed infatti, risultando pacifica la natura privatistica del rapporto tra il gestore del servizio idirico integrato e l'utente è, altresì, da considerare pacifico che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008,
“le tariffe corrisposte al gestore del s.i.i dall'utente costituiscono dei corrispettivi di diritto privato”.
Così, in considerazione di questa normativa e della natura giuridica del canone, la riscossione della tariffa mediante ruolo è assoggettata alle disposizioni generali in materia e, pertanto, al presupposto che il relativo credito da riscuotere attraverso l'iscrizione a ruolo risulti da titolo avente efficacia esecutiva.