In caso di contestazione dell’iscrizione a ruolo dei tributi per mancanza di rituale notifica, spetta al concessionario della riscossione l'onere di provare la regolare notificazione della cartella di pagamento posta a base dell'iscrizione contestata.
Detto onere va assolto attraverso la produzione in giudizio della relata di notificazione, ovvero dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale, mentre è esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, come registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale.
In mancanza di tali produzioni, l'onere probatorio posto a carico del concessionario non risulta assolto.
In tale contesto, l’esattore non può fondatamente avvalersi del disposto di cui all'articolo 26 del DPR n. 602/1973, secondo cui il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione finanziaria.
Questa norma, infatti, non prevede un'ipotesi di esenzione, oltre il quinquennio, dall'onere della prova a vantaggio del concessionario, ma si limita a stabilire la conservazione della prova documentale della cartella notificata a soli fini di esibizione al contribuente o all'Amministrazione.
Il concessionario, quindi, è comunque tenuto, indipendentemente dall’appena citato obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella.
Difatti, una cosa è l'obbligo di conservazione a fini amministrativi, organizzativi ed ispettivi, e tutt'altra l'osservanza dell'onere probatorio, non derogato dalla norma speciale di riferimento.
Così, la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 1302 depositata il 19 gennaio 2018.
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