Iscrizione a ruolo contestata? Spetta a Equitalia depositare la relata, anche oltre i 5 anni

Pubblicato il 20 gennaio 2018

In caso di contestazione dell’iscrizione a ruolo dei tributi per mancanza di rituale notifica, spetta al concessionario della riscossione l'onere di provare la regolare notificazione della cartella di pagamento posta a base dell'iscrizione contestata.

Detto onere va assolto attraverso la produzione in giudizio della relata di notificazione, ovvero dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale, mentre è esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, come registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale.

In mancanza di tali produzioni, l'onere probatorio posto a carico del concessionario non risulta assolto.

Ai fini probatori, la relata va conservata anche oltre i cinque anni

In tale contesto, l’esattore non può fondatamente avvalersi del disposto di cui all'articolo 26 del DPR n. 602/1973, secondo cui il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione finanziaria.

Questa norma, infatti, non prevede un'ipotesi di esenzione, oltre il quinquennio, dall'onere della prova a vantaggio del concessionario, ma si limita a stabilire la conservazione della prova documentale della cartella notificata a soli fini di esibizione al contribuente o all'Amministrazione.

Il concessionario, quindi, è comunque tenuto, indipendentemente dall’appena citato obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella.

Difatti, una cosa è l'obbligo di conservazione a fini amministrativi, organizzativi ed ispettivi, e tutt'altra l'osservanza dell'onere probatorio, non derogato dalla norma speciale di riferimento.

Così, la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 1302 depositata il 19 gennaio 2018.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy