Iscritti alla Gestione separata: esercizio della facoltà di computo

Pubblicato il 23 gennaio 2024

L’INPS, con il messaggio 17 gennaio 2024, n. 228 (non pubblicato sul sito istituzionale), fornisce le istruzioni operative in merito alla liquidazione delle prestazioni in Gestione separata con esercizio della facoltà di computo.

La facoltà di computo di cui all’articolo 3 dell’art. 3, Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, consente “agli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 di chiedere, nell’ambito della gestione separata, il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995” .

Aggiornamento delle procedure correlate al computo in gestione separata

L'INPS, con il messaggio 17 gennaio 2024, n. 228, fa presente che sono state implementate le procedure per la presentazione delle domande telematiche e in procedura Webdom per l’inserimento e la gestione delle nuove domande di pensione con computo "Art. 3 D.M. 282/1996", in particolare:

Procedura LIPE

Le procedure sono state aggiornate consentendo di liquidare le nuove domande di assegno ordinario di invalidità, di pensione di inabilità, di pensione supplementare di vecchiaia e di pensione indiretta in Gestione separata con esercizio della facoltà di computo.

La procedura LIPE permette, invece, la liquidazione di tutte le prestazioni reversibili liquidate in gestione separata con esercizio della facoltà di computo

L’inserimento delle quote di pensioni relative alla contribuzione versata nell’evidenza contabile separata del FPLD, è consentita per i giornalisti che svolgono attività di lavoro dipendete (ex INPGI 1).

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