Confermati dall’Agenzia delle Entrate i livelli di affidabilità per il riconoscimento dei benefici premiali ai soggetti ISA: consentito l’accesso ai benefici premiali anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio e ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità.
Il provvedimento n. prot. 103206 del 26 aprile 2021, pubblicato sul sito web delle Entrate, approva i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali, relativi al periodo d'imposta 2020, previsti dall'articolo 9-bis, comma 11. del Dl n. 50/2017.
Si ricorda che tale norma prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA previsti dal comma 1 dello stesso articolo 9-bis. L’anno 2020 è il terzo di applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale: il provvedimento in oggetto è, quindi, il terzo pubblicato con i punteggi ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali. Il meccanismo fornisce un giudizio di affidabilità fiscale sul contribuente, in base al quale possono esser riconosciuti particolari benefici tributari previsti dalla norma istitutiva degli ISA.
Dunque, sono stati convalidati gli stessi livelli di punteggio previsti lo scorso anno per l’accesso ai benefici fiscali: oltre al punteggio singolo misurato sull'annualità 2020, si potrà accedere ai benefici del regime premiale anche sulla base della media dei punteggi ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2019 e 2020.
L’intenzione dell’Amministrazione finanziaria di riconoscere la possibilità di utilizzare i punteggi 2019, annualità non ancora interessata dagli effetti della pandemia, è quella di facilitare l'accesso dei contribuenti al regime premiale.
Come detto, il provvedimento n. 103206/2021 rimane sostanzialmente identico a quello dell’anno scorso, confermando i livelli di affidabilità del precedente periodo d’imposta.
Di conseguenza, viene riproposta la possibilità di premiare l’affidabilità correlata anche alla storia del contribuente, oltre che quella correlata all’anno di applicazione.
Viene, infatti, espressamente ribadito nelle motivazioni del documento di prassi che "al fine di consentire l’accesso ai benefici premiali anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio del singolo periodo di imposta, circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità fiscale ripetuta nel tempo, sono stati confermati i benefici previsti dalle lettere da a) a d) ed f) del comma 11 dell’articolo 9-bis, del decreto, ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2019 e 2020".
Nello specifico, il livello di affidabilità calcolato sulla base dei due anni d’imposta è stato individuato secondo i seguenti criteri:
per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita a un solo anno, è fissata a 8 e 8,5, il punteggio è stato aumentato di un importo pari a “0,5”;
per quanto riguarda i benefici premiali il cui punteggio, riferito a un solo anno, è fissato a 9, è stato mantenuto il medesimo valore.
Le soglie cui associare i benefici premiali sono state preventivamente presentate alle organizzazioni di categoria e professionali rappresentate nella Commissione di esperti, con una nota inviata il 21 aprile 2021.
A causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, quest’anno sono state introdotte nuove cause di esclusione dagli ISA, in presenza delle quali permane l’obbligo di presentazione del modello a fini statistici, in allegato alla dichiarazione dei redditi.
Le casistiche Covid-19 sono state stabilite dall'articolo 1 del decreto dell’Economia del 2 febbraio 2021; in loro presenza i contribuenti non sono interessati dal regime premiale.
Ne consegue che, se la predetta impostazione verrà confermata, l’applicazione effettiva dei benefici premiali potrebbe risultare appannaggio di pochi.
Le cause straordinarie di esclusione previste per agevolare i contribuenti più danneggiati dall'emergenza Covid, ridurranno notevolmente la platea degli interessati rendendo ancora meno appetibile il relativo regime premiale.
Tuttavia, la riproposizione degli stessi punteggi dello scorso anno per l’accesso alle agevolazioni sembra potersi spiegare proprio con la possibilità di adeguare i risultati dell’applicazione degli ISA alla difficile situazione economica determinata dal Covid-19, grazie ai correttivi previsti in base all’articolo 148 del Decreto legge n. 34/2020.
Questa disposizione normativa prevede, infatti, che, per i periodi di imposta 2020 e 2021, debba essere individuata una metodologia statistico-economica per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale con i relativi interventi correttivi, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19.
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