Qualora il soggetto sia “irreperibile” o “senza fissa dimora”, si produce la sospensione delle prestazioni assistenziali già erogate, o il mancato riconoscimento in caso di nuova domanda, tra i quali vi rientrano – ad esempio – il bonus asili nido e l’assegno di natalità. Differente è, invece, il caso delle prestazioni previdenziali, come ad esempio la NASpI o la DIS-COLL, il cui riconoscimento non è subordinato al requisito della residenza, poiché è possibile per il richiedente indicare alternativamente la residenza e/o il domicilio.
Il chiarimento è stato veicolato dall’INPS, con il messaggio n. 689 del 20 febbraio 2019. Nel documento di prassi l’Istituto previdenziale analizza le conseguenze di quei soggetti che si trovano nella situazione di “irreperibilità” o “senza fissa dimora”, nei confronti delle prestazioni a sostegno al reddito.
In riferimento ai soggetti che sono irreperibili o senza fissa dimora, l’INPS distingue il caso – nell’ambito delle prestazioni a sostegno del reddito – tra:
Nel primo caso è prevista la residenza effettiva del beneficiario nel territorio dello Stato italiano, requisito che viene meno in caso di dichiarazione di irreperibilità. In tali casi, la domanda deve essere posta in sospensione e, per poter perfezionare e completare l’invio, l’assicurato deve essere invitato a regolarizzare la propria situazione presso il Comune, salvo procedere con le consuete modalità, nel caso in cui ciò non avvenga, al recupero di tutte le somme eventualmente già erogate a far data dalla comunicazione pervenuta dal Comune.
Nel secondo caso, invece, ossia per le prestazioni di tipo previdenziali – come ad esempio la NASpI – la residenza non costituisce requisito di accesso ai fini del riconoscimento delle prestazioni a carattere previdenziale, essendo possibile per il richiedente indicare alternativamente la residenza e/o il domicilio.
Rientrano tra le prestazioni di tipo assistenziali:
Per queste due prestazioni, come anticipato, la residenza effettiva del beneficiario nel territorio dello Stato italiano costituisce requisito essenziale ai fini dell’erogazione.
Nello specifico:
Qualora l’interessato dimostri di aver regolarizzato la propria posizione presso i competenti uffici anagrafici, in presenza di tutti gli altri requisiti, le mensilità che erano state interrotte a causa dell’irreperibilità/dell’assenza di fissa dimora, verranno rimesse in pagamento limitatamente ai periodi per i quali risulti dimostrata la predetta regolarizzazione. Se, quindi, tra la data dell’irreperibilità/dell’assenza di fissa dimora e la regolarizzazione rimane un periodo in cui l’utente continua ad essere “irreperibile o senza fissa dimora”, per detto periodo il beneficio non risulta spettante.
Relativamente alle prestazioni sociali dei Comuni, come ad esempio l’ANF comunale e l’assegno di maternità comunale, compete al Comune accertare, in sede di istruttoria della domanda, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, tra i quali la residenza del richiedente.
Inoltre, il Comune è anche l’ente certificatore del dato relativo alla residenza e deputato al suo controllo. Pertanto, nel flusso delle richieste di pagamento che pervengono all’Istituto, non dovrebbero riscontrarsi situazioni di soggetti “irreperibili” o “senza fissa dimora”.
Nel caso di prestazioni a carattere previdenziale soggette a condizionalità, come la NASpI o la DIS-COLL, la residenza non costituisce requisito di accesso ai fini del riconoscimento delle prestazioni, poiché è possibile per il richiedente indicare alternativamente la residenza e/o il domicilio.
In tali casi, pero, occorre rispettare dei meccanismi di condizionalità. Per tali prestazioni, infatti, a seguito della sottoscrizione del patto di servizio, i disoccupati devono rendere la loro disponibilità ed hanno l’obbligo di partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai Centri per l’impiego. In caso di mancata partecipazione sono previste sanzioni che vanno dalla decurtazione della prestazione fino alla decadenza dalla stessa e dallo stato di disoccupazione.
Per tutte le altre prestazioni previdenziali, non soggette alla condizionalità, la condizione di irreperibilità/senza fissa dimora non costituisce elemento ostativo al riconoscimento del diritto e dei relativi pagamenti. Stiamo parlando, ad esempio:
In questi casi, infatti, qualora il soggetto risulti “irreperibile” o “senza fissa dimora”, si farà riferimento all’indirizzo di domicilio obbligatoriamente indicato nella domanda dal soggetto richiedente. Nel caso dell’indennità di malattia, invece, dal momento che non è prevista alcuna domanda di prestazione, l’indirizzo è quello indicato nel certificato medico telematico o, nei casi residuali, nella certificazione cartacea.
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