Irregolare utilizzo del plafond Iva: è ammesso il ravvedimento?

Pubblicato il 29 agosto 2023

L’utilizzo irregolare del plafond Iva, in materia di Iva all'importazione, sanato con il ravvedimento operoso è al centro della questione analizzata dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 25318/2023 del 28 agosto.

Esportatore abituale e plafond

Gli esportatori abituali possono acquistare beni e servizi senza pagamento dell’Iva entro il limite del plafond. Questo è pari all’ammontare delle esportazioni e cessioni intracomunitarie effettuate nell’anno precedente ovvero nei 12 mesi precedenti. E’ considerato esportatore abituale colui che nell’anno solare precedente ha effettuato operazioni di cessioni all’estero per un importo superiore al 10% del volume d’affari.

False dichiarazioni d'intento

Premesso ciò, il caso portato davanti ai giudici della Cassazione riguarda una società italiana che ha effettuato importazioni senza assolvimento dell’Iva in Dogana, avendo presentato dichiarazioni d’intento ritenute false, non avendo effettuato alcuna esportazione o cessione infracomunitaria negli anni 2013 e 2014 e, quindi, in assenza di plafond IVA, come documentato da processo verbale di constatazione.

La società accertata sosteneva di aver regolarizzato correttamente la propria posizione mediante l’istituto del ravvedimento operoso e, quindi, senza procurare danno all’erario.

Soccombente in primo grado, la tesi difensiva della società veniva accolta dai giudici di secondo grado; contro tale pronuncia presentava ricorso in cassazione l’Agenzia delle Dogane.

Per il Fisco, ha errato la CTR nel non riconoscere l’applicabilità della sanzione al tributo evaso, dal momento che l’IVA non era stata pagata dalla contribuente, dichiaratasi falsamente esportatrice abituale; da qui l’impossibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, visti i vantaggi fiscali indebitamente ottenuti con conseguente non utile invocabilità del principio di neutralità fiscale.

Sì al ravvedimento operoso: a quali condizioni

Nell’ordinanza n. 25318 del 28 agosto 2023 la Cassazione, nel ricordare il meccanismo del plafond, sostiene che la società italiana non può essere considerata come esportatore abituale.

Però – affermano i giudici richiamando la sentenza n. 15835/2018 – il plafond rappresenta solo un limite quantitativo monetario che non incide sulla sussistenza del credito impositivo ma soltanto sull'esecutività dello stesso. Nel caso trattato, non è sostanziale l’assenza di plafond e, pertanto, può essere utilizzato il meccanismo del ravvedimento operoso.

Quanto all’aspetto sanzionatorio, la Suprema Corte ricorda che il superamento del limite di compensazione dell’eccedenza di credito IVA equivale al mancato pagamento dell’imposta nei termini previsti e che, per beneficiare del ravvedimento operoso, occorre versare sia la sanzione sia la quota del tributo eccedente il limite compensabile.

Il principio risulta applicabile anche al caso dell’indebito utilizzo del plafond per effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA.

In conclusione, viene pronunciato il seguente principio di diritto: “In materia di IVA all’importazione, in caso di indebito utilizzo del plafond è ammissibile il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, ma devono essere corrisposte anche le sanzioni, perché la violazione non ha carattere meramente formale dal momento che incide sul versamento del tributo, e gli interessi, poiché l’IVA all’importazione rientra tra i tributi che vanno corrisposti in occasione delle operazioni doganali e non in un momento successivo”.

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