Se il sostituto d’imposta non ha versato l’IRPEF all’Erario, il Fisco può riscuotere le somme dovute a titolo di imposta rivolgendosi direttamente al contribuente. Lo chiarisce la sentenza di Cassazione n. 8316 del 7 aprile 2009, che infatti spiega come il contribuente percettore di somme soggette a ritenute alla fonte a titolo di acconto resti debitore principale dell’obbligazione tributaria e come, perciò, se il sostituto non ha versato allo Stato l’importo della ritenuta, l’Amministrazione finanziaria possa rivolgersi direttamente al contribuente, nella pretesa fiscale. Aggiunge la Corte che nell’imponibile entrano anche gli assegni riscossi dal coniuge del contribuente.
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