In attesa di un intervento ufficiale su alcuni degli aspetti più controversi della nuova Imposta sul reddito professionale, introdotta dalla Legge di bilancio 2017, nel corso del Convegno Telefisco si è cercato di chiarire i dubbi più ricorrenti.
La Legge di bilancio 2017 ha previsto l'introduzione di una nuova imposta sul reddito per le imprese in contabilità ordinaria (l’Iri al 24%) applicabile solo su opzione e che, di fatto, alleggerisce la tassazione degli utili che rimangono in azienda. L’applicazione dell’Iri al 24% andrà effettuata in sede di dichiarazione dei redditi e avrà durata quinquennale rinnovabile.
L’Iri al 24% sarà applicata ai redditi lasciati e reinvestiti in azienda, in sostituzione delle aliquote progressive Irpef: così imprese e artigiani verranno tassati con l’aliquota unica al 24% come previsto per le società di capitali, soggette al pagamento dell’Ires (aliquota ridotta dal 27,5% al 24%).
L'applicazione dell'Iri sostituisce le aliquote progressive Irpef, calcolate sulla base dei redditi aziendali dal 23% al 43%. Tali aliquote progressive non si applicheranno, dunque, alla parte di utili reinvestiti in azienda.
Nel corso di Telefisco 2017, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la determinazione della base imponibile Iri deve avvenire in due mosse:
- in primo luogo, si deve determinare il reddito d'impresa secondo le ordinarie disposizioni previste dal capo VI, titolo I del Tuir;
- in un secondo momento, si deve portare in deduzione dal reddito così individuato le somme prelevate nei limiti del plafond Iri.
Il plafond Iri è proprio formato dalla somma degli utili che hanno scontato la tassazione proporzionale al 24% e che se prelevati diventano componenti deducibili per l'impresa.
Relativamente alle perdite maturate nei periodi d'imposta in cui è stata applicata l'Iri, queste vanno computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi.
Al riguardo, però, chiarisce l'Agenzia delle Entrate che le suddette perdite che riducono la base imponibile non devono essere sottratte anche dal plafond Iri.
L'articolo 55-bis, comma 1 del Tuir, infatti, prevede che il plafond deve essere calcolato al netto delle perdite residue riportabili a nuovo.
Il dubbio esposto riguardava il modo in cui il plafond si modificasse nel caso in cui le perdite venissero utilizzate in compensazione con l'utile.
Ha chiarito l'Agenzia (risposta n. 18 di Telefisco 2017) che il plafond Iri va determinato computando in aumento i redditi assoggettati a tassazione separata al 24% e in diminuzione le perdite residue non ancora utilizzate. Ma, anche nel caso in cui tali perdite siano utilizzate, le stesse non dovranno, comunque, più essere portate in diminuzione del plafond Iri.
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