Irap sul costo del lavoro deducibile. Partono le richieste di rimborso
Pubblicato il 17 gennaio 2013
Al via la
possibilità di chiedere il rimborso – di cinque periodi di imposta -
delle maggiori imposte sui redditi versate a causa della intervenuta
deducibilità Irap sul costo del lavoro del personale. Accantonata la
modalità del “click-day”, le domande telematiche possono essere inviate
dal 18 gennaio al 15 marzo 2013, secondo un calendario di trasmissione
stilato dall'Agenzia delle entrate. I primi a partire sono i
contribuenti delle Marche.
Introdotta, dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, la possibilità di dedurre dalla
base imponibile Irpef e Ires, l’Irap relativa alle spese per il
personale, dipendente e assimilato - al netto delle
deduzioni spettanti. La
deducibilità è stata estesa anche ai periodi di imposta precedenti a
quello in corso al 31 dicembre 2012, se alla data del 28
dicembre 2011 era ancora pendente il termine di 48 mesi per richiedere
il rimborso.
Istruzioni sono state fornite dall'Agenzia delle entrate per la
presentazione dell'apposito modello di rimborso insieme al calendario
con le date in cui i contribuenti delle singole regioni sono abilitati
all'inoltro del modulo telematico.
LE NORME
L’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 201/2011 (convertito con L.
214/2011) ha introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2012, la
deducibilità ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) dell’Irap
relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente
e assimilato.
Il D.L. n. 16/2012 (convertito con L. 44/2012) ha inserito il comma
1-quater all'articolo 2 suddetto, disponendo che la deduzione valesse anche per
periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31
dicembre 2012 (ossia dal 28 dicembre 2007), dando la
possibilità ai contribuenti di ottenere il rimborso delle maggiori
imposte sui redditi versate con riferimento ai suddetti periodi di
imposta, per effetto della mancata deduzione dell’Irap, in base a
quanto fissato dalla norma.
Il provvedimento n. 2012/140973 del 17 dicembre 2012 ha approvato il modello da presentare per
l’istanza di rimborso Irpef/Ires. Allegata al
provvedimento vi è la tabella contenente il programma per poter
eseguire, in base al domicilio fiscale del contribuente indicato
nell'ultima dichiarazione dei redditi, l'invio dell'istanza.
SOGGETTI INTERESSATI:
- società di capitali ed enti commerciali;
- società di persone
ed imprese individuali;
- banche, società
finanziarie ed imprese di assicurazione;
- persone fisiche,
società semplici e quelle a esse equiparate, esercenti arti e
professioni.
Sono ammessi anche
i soggetti che determinano la base imponibile Irap secondo la
disciplina prevista per le imprese commerciali per opzione ossia gli imprenditori agricoli
o per regime naturale (enti
privati non commerciali con riferimento alla sola attività commerciale
esercitata).
PERDITE
Anche le società che nella dichiarazione delle imposte sui redditi
erano in perdita, possono accedere alla deduzione dell'Irap
versata. E' logico che la deduzione determinerà una maggiore perdita da
computare in diminuzione del reddito relativo al primo periodo
d’imposta utile successivo.
Va quindi, inizialmente, individuata l'annualità in perdita e
rideterminata la stessa. Il passo successivo è la verifica del suo
utilizzo o meno.
Se è stata utilizzata, il contribuente può chiedere il rimborso del
nuovo importo di imposta presentando l'istanza telematica.
Se, invece, la perdita non è stata utilizzata, è possibile riportarla a
nuovo indicandola nella prima dichiarazione utile, secondo le
disposizioni del Tuir fissate per imprese individuali e società di
persone, e per le società di capitali.
TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
Secondo quanto riporta il provvedimento del 17 dicembre 2012, l'istanza va presentata:
- in generale, entro 48
mesi dalla data del versamento, come prevede l'articolo 38
del D.P.R. n. 602/1973;
- entro 60 giorni dalla
data di attivazione della procedura telematica che ne permette l’invio,
quando il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28
dicembre 2011) cade entro il 60° giorno successivo alla predetta data
di attivazione.
Si precisa che per gli acconti il termine decorre dal momento del saldo.
MODALITA'
L’istanza di rimborso va presentata esclusivamente
in via telematica, direttamente dai contribuenti abilitati
a Entratel o Fisconline, oppure tramite i soggetti incaricati,
utilizzando le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 17
dicembre 2012.
E' possibile effettuare la trasmissione telematica anche utilizzando il software
“RimborsoIrapSpesePersonale”, disponibile gratuitamente
sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda la tempistica
dell'invio, al fine di evitare problemi di congestione del sistema
dovuti all'alta concentrazione di utenti che effettuano l'invio
telematico in un medesimo lasso temporale (quello che accade quando
viene fissato un “click-day”), è stato predisposto un calendario
(allegato C del provvedimento delle Entrate), suddiviso per regioni, che scagliona la trasmissione
delle istanze.
Il contribuente,
individuati la regione ed il comune di appartenenza in base al
domicilio fiscale, è
tenuto ad attenersi al programma di invio che fissa data,
ora di apertura del canale telematico. Dalla data di inizio l'invio può
essere effettuato nei successivi 60 giorni.
I primi a poter eseguire l'invio sono i contribuenti della regione
Marche per i quali il canale telematico si aprirà il 18 gennaio alle
ore 12,00; terminano i contribuenti delle Province di Brescia, Cremona
e Mantova il 15 marzo.
La suddivisione, afferma il fisco, non incide sulla determinazione
dell'ordine di trasmissione.
Si ricorda che si considerano tempestive le istanze trasmesse entro i
termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché
ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di
emissione della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il
motivo dello scarto.
In caso di invio delle
istanze in data e ora antecedente a quella prevista dal programma, le
stesse saranno collocate, nell'ambito dell’area geografica di
riferimento, all’ultimo posto.
Gli intermediari possono inviare cumulativamente più istanze, ma ogni
file deve contenere soltanto richieste relative a un’unica zona e deve
essere trasmesso secondo i tempi previsti dalla suddivisione indicata
nella tabella.
Le domande di rimborso inviate nel periodo previsto, sono liquidate
iniziando dai periodi di imposta più remoti; nell'ambito
della stessa annualità, viene data precedenza alle istanze arrivate per
prime.
La mancanza di risorse disponibili per uno o più periodi di imposta
viene affrontata liquidando il primo periodo di imposta interamente non
rimborsato mediante acconti proporzionali; il saldo avverrà negli
esercizi successivi.
Nei casi di trasparenza
fiscale o di consolidato nazionale, l’istanza va
presentata autonomamente anche dal soggetto trasparente o partecipante
alla tassazione di gruppo, pur in assenza di un importo da chiedere a
rimborso.
Nelle istruzioni al modello si precisa che la domanda di rimborso
cartacea presentata prima del 2 marzo 2012 deve essere necessariamente
ripresentata utilizzando la modalità telematica e compilando il quadro
RI, anche se per le stesse annualità è stata già presentata l’istanza.
L'OGGETTO DEL RIMBORSO
Cosa si deve indicare come importo di rimborso? In pratica le maggiori
imposte Ires o Irpef e addizionali che sono state pagate nei periodi di
imposta dal 2007 al 2011 in conseguenza del fatto che l'Irap sul costo
del personale era indeducibile.
Requisito essenziale è la sussistenza della voce “costo del lavoro”
nei periodi di interesse.
Per il personale, ogni anno va calcolato il costo di bilancio di
dipendenti, collaboratori ed amministratori; da questo va sottratto
quanto già dedotto nelle singole dichiarazioni Irap.
Da qui occorre determinare l'Irap del costo del personale; l'operazione
si presenta un po' complessa dovendo suddividere l'Irap pagata in
acconto da quella a saldo.
Trovata l'Irap, per il
personale, versata nei vari anni (che ora rappresenta un costo
deducibile), si deve procedere a calcolare il reddito imponibile dei
vari periodi di imposta mediante sottrazione dal dato che è presente
nei modelli Unico dell'Irap; poi, va ricalcolata la minore imposta
dovuta esponendola nel relativo quadro del nuovo modello di rimborso.
Facendo la differenza con l'imposta versata in origine, emerge
l'importo del rimborso.
IL MODELLO
Il quadro RI
del modello approvato con provvedimento del 17 dicembre 2012 si
presenta suddiviso in due sezioni:
- la prima è dedicata, per ciascun periodo d’imposta, ai dati relativi
alla determinazione della quota di Irap deducibile, della perdita
rideterminata, dell’imposta sul reddito e delle relative addizionali
chieste a rimborso;
- la seconda accoglie la quota deducibile dei versamenti Irap a saldo e
in acconto distintamente per periodo d’imposta nonché delle spese per
il personale.
E' necessario compilare
più moduli se si chiede il rimborso di più periodi d’imposta;
in questo caso è obbligatorio indicare il numero progressivo nella
casella “Mod. N.” del quadro.
Rilevante è il rigo RI5,
che contiene:
in colonna 3, l’imposta a debito rideterminata;
in colonna 4,
l’imposta a credito rideterminata;
in colonna 5,
l’importo degli eventuali crediti d’imposta evidenziati nella
dichiarazione relativa al periodo d’imposta di riferimento, se
riportabili nei periodi d’imposta successivi;
in colonna 6 l’importo
chiesto a rimborso, pari alla differenza tra l’imposta a debito
evidenziata nella dichiarazione dei redditi e quella di cui alla
colonna 3 oppure pari alla differenza tra l’imposta a credito
rideterminata di cui alla colonna 4 e quella evidenziata nella
dichiarazione dei redditi.
QUADRO DELLE NORME |
- D.L. n. 201/2011, convertito
con L. n. 214/2011 – Art. 2
- D.L. n.
16/2012, convertito con L. n. 44/2012
- Provvedimento
Agenzia delle Entrate 17 dicembre 2012
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