Con la pubblicazione della circolare 8/E l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sulle disposizioni relative all’imposta di registro, Iva e Irap introdotte dal decreto cd. ”Milleproroghe 2022” (D.L. n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.15 del 25.02.2022).
In primo luogo, il documento di prassi fornisce chiarimenti in merito alla “sospensione” dei termini per l' agevolazione “prima casa”, introdotta per far fronte alle difficoltà dovute all’emergenza sanitaria. Pertanto, dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022 è in vigore una sospensione dei termini che condizionano le agevolazioni per l’acquisto della prima casa in cui rientrano, tra gli altri, il periodo di 18 mesi entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione oppure il termine di un anno entro il quale il neoproprietario deve procedere alla vendita della vecchia abitazione acquistata, a sua volta, usufruendo dei benefici “prima casa”. Così se, ad esempio, l’acquisto dell’abitazione è avvenuto prima del 23 febbraio 2020, i termini sono sospesi dal 23 febbraio 2020 per riprendere il loro decorso il 1° aprile 2022, mentre se l’acquisto è avvenuto tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022 i termini sospesi iniziano a decorrere direttamente dal 1° aprile 2022.
La circolare fornisce, poi, chiarimenti sulla proroga di alcuni versamenti fiscali riconosciuta dal Milleproroghe per aiutare le attività economiche colpite dalle emergenze sanitarie dell’influenza aviaria e della peste suina africana. In particolare, per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni a causa delle suddette emergenze è prevista la proroga al 31 luglio 2022 delle scadenze comprese tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dei versamenti riguardanti le ritenute alla fonte e le trattenute relative alle addizionali Irpef regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta nonché dei versamenti Iva. Non sono dovuti interessi per i versamenti effettuati fino al 31 luglio 2022.
Slitta ancora il termine per regolarizzare gli omessi versamenti Irap per errata applicazione dell’esonero previsto dal D.L. n. 34/2020. Con l’articolo 20-bis del decreto "Milleproroghe 2022", infatti, si posticipa dal 31 gennaio al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP (saldo 2019 e primo acconto 2020) non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del D.L. 34/2020 in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione UE sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche (cd. Temporary Framework).
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