IRAP, regolarizzazione mancati versamenti in scadenza

Pubblicato il 29 giugno 2022

E’ in scadenza il termine per avvalersi della regolarizzazione, senza sanzioni e interessi, del saldo IRAP 2019 e della prima rata di acconto 2020 non corrisposta a causa dell’errata applicazione dei limiti e delle condizioni fissati dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”.

A prevederlo è l’articolo 42-bis, comma 5, del DL n. 104/2020 (“decreto Agosto”), che fissa la data ultima del versamento al 30 giugno 2022.

Si tratta della proroga rispetto alla scadenza già posticipata al 31 gennaio 2022.

Il  Decreto legge Milleproroghe con l’articolo 20-bis, infatti, è intervenuto sul comma 5 dell’articolo 42-bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, ed ha posticipato dal 31 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 il termine entro cui pagare, senza applicazione di sanzioni e interessi:

non versati per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero recate dal Dl 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche (c.d. Temporary Framework).

In particolare, gli aiuti richiamati dall’art. 1 del DM 11 dicembre 2021, ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021, sono fruiti nel rispetto dei seguenti massimali previsti dalla sezione 3.1 del citato “Quadro temporaneo”:

- 800.000 euro per impresa unica, per la generalità dei settori;
- 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

In caso di mancato rispetto dei limiti comunitari, entro il 30 giugno devono essere integrati gli omessi o insufficienti versamenti.

L’ennesima proroga pare riconducibile all’esigenza di consentire alle imprese di valutare se hanno correttamente fruito dell’esonero dei versamenti in esame o se invece dovranno pagare, in tutto o in parte, gli importi originariamente non corrisposti, alla luce dei previsti limiti comunitari, confidando in opportuni chiarimenti di fonte ufficiale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy