Non sono dovute le sanzioni sul mancato pagamento Irap, da parte del professionista, in quanto sulla materia è esistita un’incertezza giuridicamente rilevante, conclusasi solo recentemente.
Tale conclusione emerge dall’ordinanza n. 25853 del 15 dicembre 2016 pronunciata dalla Corte di cassazione in accoglimento del terzo motivo del ricorso presentato da un ragioniere commercialista.
Un professionista non ha pagato l’Irap ma l’Ufficio tributario ha rilevato la presenza di un'autonoma organizzazione ed ha quindi emesso la cartella esattoriale aggravata dalle sanzioni.
Contro l’atto impositivo il contribuente ha presentato i ricorsi sia in Ctp che in Ctr, non ricevendo un giudizio favorevole. Ha quindi sollevato il giudizio presso la Corte di cassazione con tre diversi motivi.
La Corte suprema, dopo aver ritenuti infondati i motivi riguardanti la procedura automatizzata utilizzata dall’Ufficio e le prove fornite con il ricorso introduttivo, ha accolto il terzo motivo inerente violazione e falsa applicazione dell’articolo 8 del Dlgs 546/1992 per mancata disapplicazione delle sanzioni. Tale dettato normativo prevede che il giudice tributario possa disapplicare le sanzioni non penali se la violazione della disposizione tributaria deriva da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito della norma.
E la Corte ha ritenuto sussistere incertezza giuridicamente rilevante “quando il complesso normativo di riferimento si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento si riveli concettualmente difficoltoso, a causa della relativa equivocità”.
Ed infatti in materia di Irap dovuta dai professionisti vi è stato un ampio e lungo dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza che si è concluso solo con la recente pronuncia delle Sezioni unite (9541/2016).
Il professionista, quindi, non è tenuto a versare le sanzioni per il mancato pagamento dell’Irap.
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