Gli studi professionali associati sono tenuti al pagamento dell’Irap, non essendo a tal fine necessaria alcuna valutazione circa la sussistenza di un’autonoma forma di organizzazione.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia con cui la Corte d’Appello aveva riconosciuto il diritto di una società semplice, svolgente l’attività di amministratore condominiale, al rimborso dell’imposta regionale sulle attività produttive versata per determinate annualità.
Secondo le Sezioni unite, in particolare, il presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione, allo scambio o alla prestazione di servizi.
Ma quando detta attività – precisa ancora la Corte con sentenza n. 7371 del 14 aprile 2016 - è esercitata dalle società o dagli enti che siano soggetti passivi dell’imposta ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 446 del 15 dicembre 1997 – comprese dunque le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce in ogni caso (ex lege) presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine all'esistenza o meno di un’autonoma organizzazione.
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