Sussiste l’elemento organizzativo ed è quindi soggetta ad Irap l’attività di un commercialista che utilizza in forma stabile altri professionisti come supporto.
E’ la sostanza dell’ordinanza n. 15559 del 13 giugno 2018 della Corte di cassazione che, a differenza di altre sentenze di contenuto opposto, ha confermato la pretesa Irap nei confronti di commercialista.
Il professionista ha proposto ricorso contro la sentenza della Ctr, la quale ha ritenuto esistente il presupposto Irap in virtù:
Nel confermare il lavoro svolto dai giudici tributari, la Cassazione ricorda che, con riferimento ai proventi dell’attività svolta da un lavoratore autonomo (o professionista), è presente il presupposto impositivo Irap quando il contribuente:
In conclusione, anche se è irrilevante ai fini Irap l’ammontare dei compensi percepiti al professionista, è degno di rilievo il fatto che vi siano stati plurimi e non occasionali rapporti del professionista con altri professionisti svolgenti la medesima attività, ai quali venivano affidati incarichi riguardanti detta attività, nonché la pluralità di studi professionali.
Per i giudici della Cassazione tutto ciò integra il presupposto impositivo dell’Irap.
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