Irap per commercialista con due studi e impiego di colleghi

Pubblicato il 14 giugno 2018

Sussiste l’elemento organizzativo ed è quindi soggetta ad Irap l’attività di un commercialista che utilizza in forma stabile altri professionisti come supporto.

E’ la sostanza dell’ordinanza n. 15559 del 13 giugno 2018 della Corte di cassazione che, a differenza di altre sentenze di contenuto opposto, ha confermato la pretesa Irap nei confronti di commercialista.

La presenza di due studi e i continui affidamenti di incarichi ad altri colleghi denotano organizzazione

Il professionista ha proposto ricorso contro la sentenza della Ctr, la quale ha ritenuto esistente il presupposto Irap in virtù:

Nel confermare il lavoro svolto dai giudici tributari, la Cassazione ricorda che, con riferimento ai proventi dell’attività svolta da un lavoratore autonomo (o professionista), è presente il presupposto impositivo Irap quando il contribuente:

In conclusione, anche se è irrilevante ai fini Irap l’ammontare dei compensi percepiti al professionista, è degno di rilievo il fatto che vi siano stati plurimi e non occasionali rapporti del professionista con altri professionisti svolgenti la medesima attività, ai quali venivano affidati incarichi riguardanti detta attività, nonché la pluralità di studi professionali.

 Per i giudici della Cassazione tutto ciò integra il presupposto impositivo dell’Irap.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rider: inquadramento contrattuale. I chiarimenti del Ministero

22/04/2025

Contributi Inps, aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

22/04/2025

Lavoratori intermittenti: nuove regole per computo e denuncia Uniemens

22/04/2025

CNDCEC: novità della riforma della riscossione 2025 e riapertura rottamazione quater

22/04/2025

Affitti brevi: poteri limitati dei Comuni

22/04/2025

Cassazione: le ferie sospendono il comporto solo se chieste in malattia

22/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy